Il Ministero del lavoro, con la nota direttoriale n. 3879 del 1° luglio 2016, ha reso noto che è prorogato al 31 luglio p.v. il termine di presentazione dell’autocertificazione dell’esonero dagli obblighi di assunzione.

Si ricorda che il d.lgs. n. 151/2015, all’art. 5, co. 1, lett. b) ha stabilito che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille, possono autocertificare l’esonero dall’obbligo di assunzione dei disabili e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

Il rinvio si è reso necessario al fine di apportare alla procedura telematica gli aggiornamenti necessari.