Disabili: i permessi sono cumulabili con il congedo straordinario
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 3114 del 7 agosto 2018, ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di fruizione dei permessi di cui all’art. 33 della L. 104/1992 e del congedo straordinario ex art. 42, c. 5, D.Lgs. 151/2001.
In particolare, in merito alla possibilità di fruire dei giorni di permesso di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della L. 104/1992 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive, è stato precisato che il beneficio può essere fruito anche in corrispondenza di un turno di lavoro da effettuare nella giornata di domenica.
Lo stesso principio si applica anche al lavoro notturno.
Si precisa, infatti, che, sebbene il lavoro notturno si svolga a cavallo di due giorni solari, la prestazione resta riferita ad un unico turno di lavoro in cui si articola l’organizzazione.
Ne consegue che il permesso fruito in corrispondenza dell’intero turno di lavoro va considerato pari ad un solo giorno di permesso anche nel caso in cui si articoli a cavallo di due giorni solari.
Si rappresenta, infine, che l’eventuale riproporzionamento orario dei giorni di permesso dovrà essere applicato solo in caso di fruizione ad ore del beneficio in argomento. In tale caso, ai fini della determinazione delle ore mensili fruibili, deve essere applicato il seguente algoritmo: “orario di lavoro medio settimanale/numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali x 3 = ore mensili fruibili “.
L’INPS ha fornito, inoltre, la formula di calcolo da applicare ai fini del riproporzionamento dei 3 giorni di permesso mensile ai casi di part-time verticale e part-time misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese: (orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time/orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno) x 3 (giorni di permesso teorici).
Il risultato numerico andrà quindi arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.
I tre giorni di permesso non andranno riproporzionati, invece, in caso di part-time orizzontale.
In merito alla frazionabilità in ore dei permessi di cui sopra, in caso di rapporto di lavoro part-time, la formula di calcolo da utilizzare in caso di part-time (orizzontale, verticale o misto) ai fini della quantificazione del massimale orario mensile dei permessi è la seguente: [orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time/numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno] x 3 (giorni di permesso teorici).
Infine, l’Istituto previdenziale ha ricordato che è possibile cumulare nello stesso mese, purché in giornate diverse, i periodi di congedo straordinario ex art. 42, c. 5, del D.Lgs. 151/2001 con i permessi ex art. 33 della L. 104/92 ed ex art. 33, comma 1, del D.Lgs. 151/2001 (3 giorni di permesso mensili, prolungamento del congedo parentale e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale).
Si precisa, al riguardo, che i periodi di congedo straordinario (art. 42, c. 5, D.Lgs. 151/2001) possono essere cumulati con i permessi previsti dall’articolo 33 della L. 104/1992 senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici.
Quanto sopra può accadere anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario.
La fruizione dei benefici dei 3 giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale stesso deve, invece, intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese.
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