Disabili: la mancata assunzione determina un illecito istantaneo
A cura della redazione

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota prot. n. 6316 del 18 luglio 2018, ha fornito chiarimenti in ordine alla natura giuridica dell’illecito relativo all’omessa assunzione dei soggetti disabili o appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 15, c. 4, L. 68/1999.
L’illecito in parola si realizza “trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 1” e comporta che “per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'art. 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'art. 14, di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all'art. 5, comma 3-bis, per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata”.
La condotta che integra la fattispecie illecita è, pertanto, omissiva, atteso che si sostanzia nel mancato compimento entro il termini di legge del comportamento doveroso.
Ne consegue che l’illecito va correttamente configurato come istantaneo ad effetti permanenti, visto che la condotta omissiva si consuma nel momento in cui spira il termine previsto ex lege, senza che il soggetto sul quale grava l’obbligo giuridico di facere (assunzione entro il 60° giorno dall’insorgenza dell’obbligo) provveda. Gli effetti offensivi della condotta così perfezionatasi, invece, si protraggono nel tempo fino a quando la situazione antigiuridica non viene rimossa.
La natura di illecito istantaneo ha evidentemente riflessi sull’individuazione della norma applicabile, in caso di successione di leggi nel tempo.
Infatti, agli illeciti commessi sotto la vigenza della vecchia norma - i cui effetti continuano a prodursi anche dopo l’entrata in vigore, in data 8 ottobre 2016, della nuova misura sanzionatoria prevista dall’art. 5, c. 1 lett. b), del DL 185/2016 - troverà applicazione la sanzione vigente al momento della consumazione dell’illecito, per il noto principio “tempus regit actum”.
Allo stesso modo, anche ai fini della prescrizione si avrà riguardo, per la sua decorrenza, al momento in cui la condotta si è consumata, ovvero al 61° giorno successivo alla insorgenza dell’obbligo.
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