Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 19 del 14 giugno 2013, ha chiarito che, in riferimento alle aziende che svolgono attività di vigilanza, prevenzione e primo intervento antincendio, la determinazione della base di computo – ai fini del rispetto degli obblighi occupazionali del personale disabile – deve essere effettuata secondo gli ordinari criteri di calcolo ex art. 4, comma 1, L. n. 68/1999.
Non trova applicazione l’art. 3, comma 4, della L. 68/1999, nella parte in cui stabilisce che il collocamento dei diversamente abili è previsto nei soli servizi amministrativi per quanto concerne i servizi di polizia, protezione civile e difesa nazionale.
Generalmente, i servizi specialistici di prevenzione e primo intervento antincendio, sia nel settore terrestre che in quelli marittimo e aeroportuale, risultano connotati dalle caratteristiche dell’urgenza e dall’essere finalizzati alla tutela di beni di fondamento costituzionale. Ciononostante, il Ministero ritiene che i suddetti servizi non possano essere assimilati alle attività contemplate nell’ambito dei servizi di polizia, nella misura in cui le aziende in questione, operanti presso teatri, musei, impianti sportivi, mostre, congressi ecc., non espletino l’attività di vigilanza in via esclusiva.
Le aziende in esame, peraltro, non sembrano poter essere ricomprese nel campo di applicazione della disposizione di cui all’art. 3, comma 4, già citata, in quanto la loro attività si estrinseca perlopiù nell’espletamento di mansioni di semplice attesa e custodia.
Al contrario, l’assimilazione delle imprese operanti nel settore della vigilanza privata ai servizi di polizia, con la conseguente applicabilità della disposizione di cui all’art. 3, comma 4, trova fondamento su un duplice ordine di condizioni: da un lato il possesso dei medesimi requisiti psicofisici da parte dei soggetti impegnati nell’attività di vigilanza, dall’altro l’espletamento di tale attività in via esclusiva da parte degli istituti di vigilanza privata.