L'INPS, con il messaggio n. 19583 del 2 settembre 2009, ha precisato che anche il figlio convivente del portatore di handicap grave può usufruire del congedo maternità, laddove non vi siano altri soggetti che possono prendersene cura (coniuge, genitori, figli o fratelli conviventi).
In particolare, è stata recepita la sentenza della Corte Costituzionale n. 19 del 26.1.2009, con la quale è stata estesa, appunto, al figlio convivente la possibilità di fruire del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001.
In riferimento all'esatta portata del termine "convivenza", citato nella suindicata sentenza, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha, da canto suo, evidenziato quanto enunciato dalla stessa Corte Costituzionale circa la necessità primaria "di assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell'assistenza del disabile che si realizzano in ambito familiare, al fine di evitare lacune nella tutela della salute psico-fisica dello stesso".
Ne consegue, pertanto, che, alla luce della necessità di un'assistenza continuativa, per convivenza si deve intendere, in via esclusiva, la residenza, luogo in cui la persona ha la dimora abituale, ai sensi dell'art. 43 cod. civ., non potendo ritenersi conciliabile con la predetta necessità la condizione di domicilio né la mera elezione di domicilio speciale previsto per determinati atti o affari dall'art. 47 c.c.