Disabili: i produttori del settore assicurativo computati nella base occupazionale
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con la nota 5/11/2010 n. 18621, rispondendo all’interpello 41/2010 ha precisato che nella base occupazionale utile a calcolare al quota di riserva ex art. 3 della L. 68/1999 devono essere computati anche i produttori del settore assicurativo a meno che questi non siano stati assunti con una delle tipologie contrattuali escluse dalla base di computo.
Infatti il DPR 333/2000 stabilisce che non devono essere tenuti in considerazioni ai fini della determinazione della base occupazionale sulla quale calcolare al quota di riserva: i lavoratori con contratto a termine di durata non superiore a nove mesi, i soci delle cooperative di formazione e lavoro, le categorie delle persone diversamente abili assunte ai sensi della presente legge, nonché il personale con la qualifica di dirigente, i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro nell’ambito di alcuni settori della pubblica amministrazione, con contratti di inserimento e reinserimento, gli apprendisti, i lavoratori somministrati, i lavoratori a domicilio, il personale assunto per l’espletamento di attività all’estero, i profughi, gli orfani e i coniugi superstiti di cui all’art. 18 comma 2 della stessa L. n. 68/1999.
Lo stesso DPR 333/2000 ha inoltre previsto delle esclusioni legate al settore produttivo, ma tra queste non risulta quello assicurativo. Si tratta in particolare di: datori di lavoro pubblici e privati del trasporto aereo, marittimo e terrestre limitatamente al personale viaggiante e navigante, dell’edilizia in relazione al personale di cantiere e agli addetti al trasporto del settore.
Per quanto riguarda la possibilità di stipulare convenzioni ex art. 11 e ss. L. 68/1999 di durata superiore a quella comunemente applicata, il ministero precisa che la stessa deve tener conto di alcuni parametri quali: la valutazione da parte del datore di lavoro della possibile occupabilità del soggetto diversamente abile in attività di tirocinio, di orientamento e di formazione territoriale.
Infine la concessione dell’esonero parziale è possibile se sussiste una delel tre caratteristiche previste dal DM 357/2000: particolarità, faticosità o pericolosità dell’attività lavorativa svolta.
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