Confindustria, con la circolare n. 19737 del 16 luglio 2014, ha riportato alcune indicazioni rese dal Ministero del Lavoro in merito all’interpretazione dell'art. 5, comma 2, della L. 68/1999.
In particolare, sulla base di quanto già indicato con D.D. n. 345 del 17 settembre 2013 e con nota operativa del 22 dicembre 2013, ai sensi della richiamata normativa, il personale impegnato in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60x1000 può essere escluso dalla base di computo su indicazione del datore di lavoro.
In attesa delle definizione di un’apposita richiesta di interpello si ritiene che, in via transitoria, tale esclusione possa effettuarsi senza operare alcun versamento nei confronti del "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili” così come, del resto, già avviene in quasi tutti gli ambiti regionali.