La Regione Lombardia, con la nota del 15/01/2015, ha comunicato a tutte le province che in via transitoria e in attesa della definizione della richiesta di interpello avanzata lo scorso anno, l’esclusione dalla base di computo del personale impegnato in lavorazioni che comportano un pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille, può essere effettuata senza operare alcune versamento nei confronti del Fondo regionale per l’occupazione.

Lo scorso anno il Ministero del Lavoro, con la nota 16 luglio 2014, prot. N. 4808, aveva precisato che, sulla base di quanto già indicato con DD n. 345 del 17 settembre 2013 e con nota operativa del 22 dicembre 2013, il personale impegnato in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille può essere escluso dalla base di computo su indicazione del datore di lavoro.

Poiché sulla questione è stato inoltrato anche un interpello (che ad oggi non ha ancora ottenuto risposta), il Ministero precisa che in via del tutto transitoria, tale esclusione possa effettuarsi senza operare alcun versamento nei confronti del "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili” così come del resto già avviene in quasi tutti gli ambiti regionali, Lombardia inclusa.