Il Ministero del Lavoro, con risposta all'interpello n. 57 del 10 luglio 2009, ha precisato che i lavoratori svolgenti attività di trasporto o di autista nell'ambito di aziende appartenenti al settore terziario, ovvero non rientranti nel settore del trasporto, dell'autotrasporto, né tantomeno in quello dell'edilizia, sono ricompresi nel computo della base occupazionale ai fini della determinazione della quota ex art. 3 della L. n. 68/1999.
La suddetta norma, infatti, stabilisce che solo in alcuni settori, tassativamente indicati, i datori di lavoro pubblici e privati possono omettere dal computo della base occupazionale, ai fini della determinazione della quota di riserva, alcune categorie di lavoratori. Tali settori sono:
- trasporto aereo, marittimo e terrestre, limitatamente al personale viaggiante e navigante;
- trasporto negli impianti a fune, limitatamente al personale viaggiante;
- edilizia, limitatamente al personale di cantiere e agli addetti al trasporto nel settore.
Per ciò che concerne, infine, le modalità di computo nel caso di azienda avente un organico composto da oltre 50 dipendenti, articolata in micro negozi (da 2 a 4 dipendenti ciascuno), aventi sede in più province, il Ministero ha sottolineato, in primis, che la L. n. 68/1999 non contempla alcuna disposizione normativa concernente l'esclusione dal computo della base occupazionale che sia giustificata dal numero esiguo di lavoratori occupati nelle singole unità produttive di cui si compone l'azienda; in secondo luogo, che l'azienda in questione potrà effettuare la scelta delle province per l'assunzione obbligatoria di soggetti protetti, presentando al MinLavoro richiesta di autorizzazione alla compensazione territoriale interregionale.