Disabili: disponibili le istruzioni per il nuovo incentivo
A cura della redazione
Con la circolare n. 99 del 13 giugno 2016, l’Inps ha fornito le istruzioni per la fruizione del nuovo incentivo per l’assunzione di lavoratori con disabilità, introdotto dal d.lgs. n. 151/2015, con cui sono state modificate le disposizioni dell’art. 13 della L. n. 68/1999.
In particolare, ai datori di lavoro è concesso, a domanda, un incentivo per un periodo di trentasei mesi:
- nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al DPR n. 915/1978 (spetta per 36 mesi);
- nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle predette (spetta per 36 mesi).
Inoltre, l’incentivo è concesso, nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi (in tale ultimo caso spetta per tutta la durata del contratto a termine).
Non si può godere dell’incentivo per le altre categorie protette di lavoratori che, pur avendo diritto al collocamento obbligatorio, non rientrano nelle sopra esposte condizioni.
La circolare precisa che possono fruire dell’incentivo tutti i datori di lavoro privati, soggetti o meno all’obbligo di assunzione di cui alla L. n. 68/1999, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno natura di imprenditore (quindi è ammesso anche per gli studi professionali, le associazioni, ecc.). Possono fruirne anche gli enti pubblici economici.
Sono incentivati i seguenti rapporti: assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine decorrenti dal 1°gennaio 2016; assunzioni a termine di durata non inferiore a 12 mesi, ma limitatamente ai lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento; rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della L. n. 142/01; rapporti di lavoro a domicilio. Sono agevolate anche le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione (anche nel caso di missione a termine). In tale ultimo caso, i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione sono trasferiti in capo all’utilizzatore e l’incentivo non spetta durante i periodi in cui il lavoratore non sia somministrato ad alcun utilizzatore (tali periodi non determinano uno slittamento della scadenza del beneficio). L’indennità di disponibilità non costituisce infatti retribuzione in senso proprio e, conseguentemente, non concorre alla commisurazione dell’incentivo. L’avvio di una nuova somministrazione dopo un periodo di disponibilità consente all’agenzia di godere nuovamente del beneficio fino all’originaria scadenza.
Si ricorda che l’incentivo è subordinato:
- alla regolarità prevista dall’art. 1, commi 1175-1176, L. n. 296/2006: adempimento obblighi contributivi; osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; rispetto degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- alle condizioni generali in materia di fruizione degli incentivi;
- alla realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione o la trasformazione;
- alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno (Regolamento CE n. 651/2014).
Per quanto riguarda il coordinamento con gli altri incentivi, l’Inps chiarisce che se sussistono sia i presupposti di applicazione dell'incentivo previsto per l'assunzione di disabili, sia i presupposti di applicazione di incentivi previsti da altre disposizioni sotto forma di riduzione contributiva in senso stretto, il datore di lavoro può godere per il medesimo lavoratore di entrambi i benefici purché la misura complessiva degli incentivi non superi la misura del 100% dei costi salariali, per ciascun periodo di occupazione. Per costi salariali devono intendersi la retribuzione lorda e la contribuzione dovuta, comprendente gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali.
Ai fini della fruizione del beneficio, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere una domanda all’Inps, esclusivamente avvalendosi del modulo di istanza on-line "151-2015", all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente". Entro cinque giorni, I'INPS verifica la disponibilità residua della risorsa e, in caso di disponibilità, comunica in modalità telematica che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo massimo dell'incentivo, proporzionato alla retribuzione indicata, per il lavoratore segnalato nell'istanza preliminare. Entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva, il datore di lavoro deve, se ancora non lo ha fatto, stipulare il contratto di assunzione ovvero di trasformazione (termine perentorio, se non rispettato si perdono gli importi prenotati). Entro quattordici giorni lavorativi dalla predetta data, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare l'avvenuta stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore (termine anch’esso perentorio).
A seguito dell'autorizzazione, l'incentivo può essere fruito in quote mensili dal datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive.
La circolare riporta anche le modalità di compilazione del flusso Uniemens e del DMAG per gli agricoli.
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