L’INL, con la nota n. 43 del 6 marzo 2018, ha fornito chiarimenti sui criteri di computo dei lavoratori stagionali ai fini della definizione dell’organico aziendale su cui parametrare gli obblighi assuntivi riferiti al personale disabile.

Si ricorda in proposito che, per le attività di carattere stagionale nel settore agricolo, non va preso come riferimento l’arco temporale complessivo del rapporto per determinare il superamento o meno della durata di sei mesi, ma bisogna tenere conto delle giornate di lavoro effettivamente prestate nell’arco dell’anno solare, ancorché non continuative.

Secondo l’Ispettorato, il limite semestrale per gli operai agricoli, può arrivare fino al limite delle 180 giornate di lavoro annue.

Tale orientamento trova giustificazione, sia in disposizioni di carattere normativo che regolamentare, dalle quali si evince che il criterio di distinzione fra il rapporto a termine e il rapporto a tempo indeterminato in agricoltura è rappresentato proprio dal superamento o meno di tale limite quantitativo. A tal proposito, l’articolo 23 del CCNL degli operai agricoli e florovivaisti individua in 180 giornate di lavoro l’anno il discrimen fra rapporti a termine e a tempo indeterminato, ma anche l’articolo 8 della legge n. 457/72, in materia cassaintegrazione salari, considera lavoratori a tempo indeterminato “quelli che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda”.