L’Associazione degli industriali di Lucca, con una nota del 13/02/2013 n. prot. 2013, ha evidenziato una risposta che il Ministero del lavoro ha fornito ad un loro quesito, con la quale è stato precisato che le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille, la procedura di esonero può essere sostituita con un’autocertificazione.
Questa possibilità è prevista dall’art. 5, c. 2 della Legge 68/1999, come modificato dalla L. 106/2011, che sancisce l’esclusione dalla base di computo del personale adibito a lavorazioni che comportano l’applicazione di un tasso di rischio ai fini INAIL pari o superiore al 60%.
La risposta ministeriale chiarisce che il tasso corretto cui far riferimento è il 60 per mille e non il 60% erroneamente indicato nell’art.5, c.2 della Legge 68/1999 e che lo stesso deve intendersi quello indicato dal DM 12/12/2000 e non il tasso specifico aziendale, che penalizzerebbe proprio le imprese che registrano andamenti infortunistici positivi o effettuano investimenti in prevenzione.
La norma quindi va interpretata come ipotesi di esclusione dalla base di computo, per la quale è espressamente indicato nell’autocertificazione lo strumento sufficiente per attestare l’esonero.
Nel prospetto informativo, l’esclusione di questi lavoratori va indicata nella dicitura “Personale viaggiante/navigante” (L. n. 68/1999, art.5, c.2)