Disabili: autocertificazione dell’esonero per addetti a lavorazioni pericolose
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 2452 del 15 aprile 2016, ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di versamento del contributo esonerativo per autocertificare l’esonero dall’obbligo degli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille, di cui all’art. 3 della Legge 68/1999.
I requisiti richiesti dalla norma sono:
- occupare addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille;
- autocertificare l’esonero dall’obbligo di cui all’art. 3 della Legge 68/1999 per quanto concerne i medesimi addetti;
- versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
L’autocertificazione consiste in una dichiarazione del legale rappresentante che, in sede di prima applicazione, deve essere presentata in via telematica entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto interministeriale (ad oggi in fase di registrazione).
Nell’autocertificazione il datore di lavoro dovrà indicare la data dalla quale ha inteso avvalersi dell’esonero. Nelle more dell’attivazione della procedura telematica per l’autocertificazione, il datore di lavoro potrà indicare, nel prospetto informativo, la data dalla quale ha inteso avvalersi dell’esonero. Tale data non può essere antecedente il 24 settembre 2015, né successiva al 31 dicembre 2015, atteso che il prospetto fa riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre.
Si possono verificare quindi le seguenti ipotesi:
- per coloro per i quali l’obbligo è insorto all’entrata in vigore del d.lgs. n. 151/2015 (cioè il 24 settembre 2015), la data entro la quale avvalersi dell’esonero è il 23 novembre 2015;
- per coloro per i quali l’obbligo è insorto dopo il 24 settembre 2015 e il datore di lavoro intenda avvalersi dell’esonero nei termini previsti dal decreto e la data cada nell’anno 2016, potrà indicare, nell’apposita sezione “esonero parziale autocertificato”, del prospetto informativo disabili, nel campo “data autocertificazione”, la data del 31 dicembre 2015, inserendo nelle note la data dalla quale intende avvalersi dell’esonero.
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