Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto, con un comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale, di aver sottoscritto due nuovi provvedimenti in tema di diritto al lavoro dei disabili, regolato dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68.

I Decreti riguardano, in particolare, gli articoli 5 e 15 della Legge 68 che disciplinano la parte relativa al contributo esonerativo dovuto per ciascuna unità non assunta e quella sull'aggiornamento delle sanzioni.

Con il primo provvedimento, è stato decretato l'adeguamento a 39,21 euro dell'importo del contributo esonerativo dovuto dai "datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, in presenza delle speciali condizioni della loro attività" per "essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di disabili prescritta, versando al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato". Il nuovo importo del contributo decorrerà dal 1° gennaio 2022.

Il secondo prevede che le sanzioni amministrative dovute dai datori di lavoro pubblici e privati, nel caso del mancato invio "in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti" (previsto dall'art.9, comma 6 della Legge 68/1999) sono adeguate a 702,43 euro per il mancato adempimento degli obblighi e a 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.