Gli sportivi professionisti con contratto di lavoro subordinato sono da ricomprendere nella base di computo di cui alla L. n. 68/1999, ai fini della determinazione del numero di soggetti con disabilità da assumere.

Lo chiarisce il Ministero del lavoro, con la nota n. 3401 del 20 maggio 2016, con cui ha sottolineato che i predetti soggetti non figurano né tra i lavoratori non computabili ai sensi dell’art. 4, co. 1 della L. n. 68/1999 (ovvero i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi; i soci di cooperative di produzione e lavoro; i dirigenti; i lavoratori assunti con contratto di inserimento; i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività; i soggetti impegnati in lavori socialmente utili ai sensi dell’art. 7 d.lgs. 81/2000; i lavoratori a domicilio; i lavoratori che aderiscono al programma di emersione di cui all’art. 1, co. 4-bis, L. 383/2001), né tra le esclusioni previste da discipline di settore. Si ricorda, inoltre, che sono da escludere dalla base di computo anche gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e i lavoratori assunti con contratti di reinserimento.