L’INPS, con la circolare n. 115 del 19 luglio 2017, ha riepilogato la normativa che disciplina la DIS-COLL, fornendo le prime istruzioni operative.

Destinatari della indennità DIS-COLL sono i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, nonché – solo per gli eventi di disoccupazione verificatisi a fare data dal 1° luglio 2017 - gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Rientrano nell’ambito della tutela in argomento anche i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni.

Allo scopo, si evidenzia, inoltre, che l’interessato, titolare di eventuale partita IVA attiva ma non produttrice di reddito (c.d. silente), ai fini della presentazione della domanda di DIS-COLL, dovrà provvedere preliminarmente alla chiusura della suddetta partita IVA.

Presupposto fondamentale è che i soggetti di cui sopra siano iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata (il requisito è soddisfatto nel caso in cui non vi sia sovrapposizione tra il rapporto da collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio ed altra attività lavorativa, quale il rapporto di lavoro subordinato).

Sono, invece, esclusi dal novero dei destinatari, gli amministratori, i sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

L’indennità DIS-COLL è riconosciuta ai lavoratori che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione;
  2. possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità). I contributi figurativi per i periodi di tutela della maternità, relativamente al rapporto di collaborazione, sono considerati utili ai fini del raggiungimento del requisito contributivo.

Per ciò che concerne la base di calcolo e la misura, l’INPS rileva che l’indennità DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali, risultante dai versamenti contributivi effettuati, relativo all’anno civile in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno civile precedente, diviso per il numero di “mesi di contribuzione, o frazione di essi”, ottenendo così l’importo del reddito medio mensile.

Per “mesi di contribuzione o frazioni di essi” si intendono i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio.

L’indennità, rapportata al reddito medio mensile come sopra determinato, è pari al 75% del suddetto reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l’anno 2017, all’importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.

Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, la misura della DIS-COLL è pari al 75% del predetto importo di 1.195 euro, incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.195 euro.

L’indennità DIS-COLL non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.300 euro per l’anno 2017, annualmente rivalutato.

L’indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

Ai fini del calcolo della durata della prestazione, non sono computati i “periodi contributivi” che hanno già dato luogo ad erogazione della DIS-COLL.

Per la fruizione dell’indennità in esame, i lavoratori devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine previsto a pena di decadenza di sessantotto giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio.

L’indennità spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, la prestazione DIS-COLL spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.