DIS-COLL ai collaboratori purché privi di partita IVA
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare 22/05/2017 n.89, ha riepilogato la disciplina dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL dopo che il DL 244/2016 (L. 19/2017), c.d. Milleproroghe, ha differito il termine di fruizione dell’ammortizzatore sociale al 30 giugno p.v., ricordando che tra i soggetti esclusi vi rientrano gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i titolari di borse di studio.
Sono invece destinatari dell’indennità DIS-COLL i collaboratori coordinati e continuativi (anche a progetto) iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS, non pensionati e non titolari di partita IVA, inclusi i collaboratori della P.A.
Pertanto il titolare di partita IVA attiva ma non produttrice di reddito, dovrà, ai fini della presentazione della domanda di DIS-COLL, provvedere preliminarmente alla chiusura della suddetta partita IVA.
In merito all’iscrizione in via esclusiva alla gestione separata, l’INPS evidenzia che l’accertamento di tale requisito avviene verificando l’aliquota applicata per il calcolo della contribuzione alla gestione separata.
Inoltre, sempre riguardo all’iscrizione in via esclusiva, l’INPS ritiene soddisfatto tale requisito nel caso in cui non via sia sovrapposizione tra il rapporto di cococo e altra attività lavorativa, quale il rapporto di lavoro subordinato.
Tra i requisiti è anche richiesto lo stato di disoccupazione. A tal proposito dopo gli interventi del D.lgs. 22/2015 e 150/2015 si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.
Con riferimento alle modalità di calcolo, l’INPS precisa che, in presenza di una prima domanda di DIS-COLL a seguito di cessazione involontaria di un rapporto di collaborazione, intervenuta a far data dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 giugno 2017, la durata della stessa deve essere determinata non computando i periodi di lavoro che hanno già dato luogo a precedente prestazione DIS-COLL fruita in ragione di una cessazione involontaria di un rapporto di collaborazione intervenuta dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016. Detta prestazione fruita a seguito di cessazione intervenuta nel corso dell’anno 2016 può essere stata generata in tutto o in parte da un rapporto di collaborazione relativo al 2015 e comunque cessato nel 2016.
Pertanto, in tale caso, ai fini della determinazione della durata della prima domanda di prestazione DIS-COLL con cessazione nell’anno 2017 si procede come di seguito specificato: si individuano i mesi, o frazione di essi, di durata del/i rapporto/i di collaborazione presente/i nel periodo che va dal 1° gennaio 2016 alla data di cessazione del rapporto di lavoro; si verifica la presenza, in detto periodo, di una prestazione DIS-COLL già fruita per effetto di una cessazione involontaria intervenuta nell’anno 2016 e si determina il numero dei mesi, o frazione di essi, del/i rapporto/i di collaborazione che ha già dato luogo alla predetta prestazione e si verifica se tutti o parte dei suddetti mesi, o frazioni di essi, si collocano nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
Infine in merito alla decadenza, si ricorda che l’indennità DIS-COLL viene meno in caso di: perdita dello stato di disoccupazione; non regolare partecipazione alle misure di politica attiva proposte dai centri per l’impiego; nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni; inizio di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata senza che il lavoratore comunichi all’INPS entro trenta giorni, dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività; titolarità di trattamenti pensionistici diretti e acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità DIS-COLL.
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