Diritto di critica: la figura del RLS equiparata a quella di rappresentante sindacale
A cura della redazione
Storica sentenza della Cassazione Civile (Sez. Lav., 05 settembre 2024, n. 23850), che afferma il diritto di critica dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, verso l’impresa di cui sono dipendenti, equiparando la figura dell’RLS a quella del rappresentante sindacale.
Cosa tratta
La sentenza della Cassazione Civile conferma quanto affermato dalla Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 2479/2018, che dichiarava illegittima la sanzione disciplinare inflitta ad un dipendete Trenitalia dalla stessa azienda.
Viene quindi nuovamente rigettato il ricorso dell’azienda, che viene condannata al pagamento, in favore del lavoratore, della somma pari alla retribuzione non percepita quando fu applicato il provvedimento di sospensione.
Il fatto contestato
Il lavoratore, all’epoca dei fatti avvenuti nel 2010, era dipendente con mansione di macchinista presso Trenitalia e contemporaneamente rivestiva la carica di coordinatore nazionale Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ex art. 50 D. Lgs. 81/08. La sanzione era stata applicata a seguito di alcune dichiarazioni rilasciate dal lavoratore e apparse sul portale di informazione on-line UnoNotizie.it in data 24.8.2010 e in una dichiarazione riportata sul quotidiano Il Tirreno il 5.7.2010, quest’ultima rettificata dallo stesso quotidiano, in quanto venivano inizialmente riportate informazioni non corrette per errore del giornalista.
Per quanto riguarda il portale UnoNotizie.it, erano state pubblicate dichiarazioni di solidarietà del lavoratore verso operai dipendenti FIAT, dello stabilimento di Melfi, che non erano stati reintegrati a seguito di sentenza, pur percependo lo stipendio. Nelle dichiarazioni rilasciate, il lavoratore equiparava tale situazione, qualificata come "scorciatoia antidemocratica ed antisindacale", alla situazione dal medesimo vissuta in occasione di suo licenziamento nel 2006, però seguito da reintegrazione in forza di conciliazione prima di provvedimento giudiziale.
La sentenza
Riguardo le dichiarazioni riportate su UnoNotizie.it, la sentenza afferma di non aver rilevato la falsità dell'equiparazione e la conseguente lesività dell'immagine dell'azienda di cui era dipendete. In più, si sottolinea che “il contenuto critico della dichiarazione in questione era rivolto sostanzialmente nei confronti dell'amministratore delegato della Fiat piuttosto che nei confronti di Trenitalia, e che essa si era mantenuta nei limiti delle modalità più aspre che il diritto di critica assume nell'ambito della dialettica tra datore di lavoro e lavoratore sindacalista”.
La sentenza prosegue poi:
“Il lavoratore che sia anche rappresentante sindacale se, quale lavoratore subordinato, è soggetto allo stesso vincolo di subordinazione degli altri dipendenti, si pone, in relazione all'attività di sindacalista, su un piano paritetico con il datore di lavoro, con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione, giacché detta attività, espressione di una libertà costituzionalmente garantita dall'art. 39 Cost., in quanto diretta alla tutela degli interessi collettivi dei lavoratori nei confronti di quelli contrapposti del datore di lavoro, non può essere subordinata alla volontà di quest'ultimo; l'esercizio, da parte del rappresentante sindacale, del diritto di critica, anche aspra, nei confronti del datore di lavoro, garantito dagli artt. 21 e 39 Cost., incontra i limiti della correttezza formale, imposti dall'esigenza, anch'essa costituzionalmente assicurata (art. 2 Cost.), di tutela della persona umana; solo ove tali limiti siano superati con l'attribuzione all'impresa datoriale o a suoi dirigenti di qualità apertamente disonorevoli e di riferimenti denigratori non provati, il comportamento del lavoratore può essere legittimamente sanzionato in via disciplinare“.
Conclusioni
La sentenza, quindi, in virtù del fatto che, all’epoca dei fatti contestati, il lavoratore ricopriva la carica di coordinatore nazionale Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), ha riconosciuto il diritto di critica e di tutela al pari dei rappresentanti sindacali, in quanto portatore di interessi collettivi, così come garantito dagli artt. 21 e 39 della Costituzione.
Tale equiparazione costituisce una novità nel quadro della giurisprudenza e avrà certamente risvolti importanti in futuro.
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