Diritto all’indennità per ferie non godute a causa di malattia
A cura della redazione
La Corte di Giustizie UE, con la sentenza 20/07/2016 n. C-341/15, ha deciso che un lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato e che, in forza di un accordo concluso con il suo datore di lavoro, pur continuando a percepire lo stipendio, non fosse tenuto a presentarsi sul posto di lavoro nel periodo precedente il suo pensionamento, non ha diritto all’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute durante tale periodo, salvo che egli non abbia potuto usufruirne a causa di una malattia.
I giudici europei hanno formulato questo principio partendo dal fatto che la direttiva 2003/88, che regolamenta l’orario di lavoro, compreso il diritto alleferie, ha una duplice finalità: da un lato consentire al lavoratore di sospendere l’esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e dall’altro di beneficiare di un periodo di relax e svago.
Nel caso esaminato dalla Corte di Giustizia UE, un dipendente pubblico della città di Vienna, era stato collocato a riposo, su sua richiesta, a decorrere dal 1° luglio 2012. Nel periodo compreso tra il 15 novembre 2010 e il 30 giugno 2012 non si è presentato sul posto di lavoro. Durante il periodo compreso tra il 15 novembre e il 31 dicembre 2010, il lavoratore è stato in congedo per malattia. A partire dal 1° gennaio 2011, era tenuto, conformemente a una convenzione conclusa con il proprio datore di lavoro, a non presentarsi sul posto di lavoro, pur continuando a percepire il proprio stipendio.
Dopo il suo pensionamento, il lavoratore ha chiesto al proprio datore di lavoro il pagamento di un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute, sostenendo di essersi nuovamente ammalato poco prima del pensionamento. Il datore di lavoro ha respinto la sua domanda, in quanto, ai sensi della normativa relativa alla retribuzione dei dipendenti pubblici della città di Vienna, un lavoratore che, di propria iniziativa, ponga fine al rapporto di lavoro, in particolare chiedendo di essere collocato a riposo, non ha diritto a una siffatta indennità.
I giudici europei, di diverso avviso, hanno richiamato la propria giurisprudenza (sentenze C-337/10, C-350/06 e C-520/06) secondo la quale un lavoratore ha diritto, al momento del pensionamento, a un’indennità finanziaria qualora egli non abbia potuto usufruire di tutte le ferie annuali retribuite a causa di una malattia.
Nel caso in esame pertanto il lavoratore ha diritto a un’indennità finanziaria per il periodo compreso tra il 15 novembre e il 31 dicembre 2010, periodo durante il quale risulta accertato che era in congedo per malattia e che non aveva potuto, per tale ragione, usufruire delle ferie annuali che aveva maturato.
La Corte rileva inoltre che, benché la citata direttiva 2003/88 intenda stabilire prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro, prescrizioni che gli Stati membri sono tenuti a rispettare, questi ultimi dispongono della facoltà di introdurre disposizioni più favorevoli per i lavoratori.
Di conseguenza, gli Stati membri possono concedere ai lavoratori ferie annuali retribuite più estese rispetto alle ferie annuali minime di quattro settimane previste dalla direttiva. In tale ipotesi, gli Stati membri possono prevedere di concedere a un lavoratore che, a causa di una malattia, non abbia potuto usufruire, prima della fine del suo rapporto di lavoro, di tutte le ferie annuali retribuite supplementari, un diritto a un’indennità finanziaria corrispondente a tale periodo supplementare. Spetta sempre agli Stati membri determinare le condizioni di tale concessione.
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