La Commissione tributaria di Parma (sentenza n. 95/05/07 del 5.12.2007) ha affrontato la problematica relativa al momento in cui sorge il diritto del lavoratore a percepire il trattamento di fine rapporto, ai fini della corretta tassazione nel caso in cui la cessazione del rapporto di lavoro intervenga il 31 dicembre.
Per la citata commissione il lavoratore acquisisce il predetto diritto il giorno stesso della cessazione del rapporto e non, come sostenuto dall'Agenzia delle entrate, il giorno successivo.
Gli art. 17 e 19 del TUIR stabiliscono che i trattamenti di fine rapporto  (indennità equipollenti e altre somme di fine lavoro) sono interessate dalla procedura della tassazione separata (esclusa la rivalutazione maturata dal 1.1.2001 che risulta interessata da imposta sostitutiva dell'11%). In particolare, l'imposta dovuta su dette somme deve essere calcolata applicando l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui sorge il diritto alla percezione delle somme stesse. Conseguentemente, per la determinazione della corretta aliquota di tassazione, occorre fare riferimento ai parametri e aliquote per scaglioni di reddito vigenti al momento in cui, per il lavoratore, sorge il diritto a percepire il TFR (e le altre indennità di fine lavoro) non rilevando, quindi, il momento dell'effettivo pagamento al lavoratore stesso delle somme in questione.
In considerazione del fatto che il legislatore fiscale non raramente modifica le aliquote di tassazione (e a volte modifica le modalità di tassazione), con decorrenza 1° gennaio, risulta estremamente importante individuare con certezza, ai fini della procedura da applicare, il momento in cui sorge il citato diritto alla percezione delle somme di fine lavoro, con particolare riguardo alla cessazione dei rapporti di lavoro che intervengono il 31 dicembre.
L'Agenzia delle entrate ha più volte ribadito (da ultimo nelle istruzioni per la compilazione del mod. 770/2008 semplificato) che il lavoratore acquisisce il diritto alla percezione del TFR il giorno successivo a quello di cessazione del rapporto. Conseguentemente, per l'Agenzia delle entrate, il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro il 31 dicembre acquisisce il predetto diritto al 1° gennaio, applicando quindi, ai fini della tassazione le aliquote fiscali vigenti al primo gennaio, che, per effetto di un eventuale intervento legislativo, potrebbero essere state modificate (quindi diverse da quelle vigenti il 31 dicembre) in aumento o in diminuzione.
La Commissione tributaria di Parma ha invece sovvertito la predetta presa di posizione, stabilendo: ". è evidente, logico e principio cardine in materia di diritto del lavoro che è al momento della cessazione del rapporto cui si deve fare riferimento per determinare i diritti e gli oneri del lavoratore (raggiungimento dei requisiti per la pensione, liquidazione del TFR - v. art. 2120 c.c - con l'applicazione della relativa aliquota IRPEF, etc.)". La tassazione, quindi, opera (interpretazione condivisa da chi scrive) delle aliquote vigente al 31 dicembre e non sulla base  di quelle (se variate) vigenti al 1° gennaio. Nel caso esaminato dalla Commissione è stata confermata la tassazione al 18% (operata dal datore di lavoro) vigente nel 2002 anziché quella del 23% pretesa dall'Agenzia delle entrate quale nuova aliquota vigente al 1.1.2003 (definendo detta pretesa "assolutamente erronea").