Il Ministero del Lavoro, con risposta all'interpello n. 19 del 20 marzo 2009, ha precisato che il diritto alla pensione matura in capo al lavoratore in presenza di due requisiti, rappresentati dal raggiungimento dell'età contributiva e dalla cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato in essere al momento della presentazione della relativa domanda.
È quanto è stato chiarito in risposta ad un'istanza di interpello della Confcommercio in merito ai termini e alle modalità per l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, con lo stesso o diverso datore, da parte di un lavoratore subordinato che, maturati 40 o più di contribuzione, abbia risolto il proprio precedente rapporto. In particolare, si è precisato che, ai fini della maturazione del diritto alla pensione, l'inizio del nuovo rapporto deve, comunque, essere successivo alla data di decorrenza del pensionamento.
Sul punto, peraltro, giurisprudenza costante, oltre a considerare la cessazione dell'attività lavorativa e l'anzianità contributiva di cui sopra presupposti necessari per l'insorgenza del diritto alla pensione, ritiene momento fondante quello di presentazione della relativa domanda. E proprio alla data di presentazione della domanda non deve sussistere alcun rapporto di lavoro, né con il medesimo né con altro datore di lavoro, essendo in ogni caso necessaria una soluzione di continuità fra i successivi rapporti di lavoro per conseguire il trattamento pensionistico. Ciò al fine di evitare che la percezione della pensione di anzianità avvenga contemporaneamente alla prestazione dell'attività lavorativa subordinata.