L'Inps, con il messaggio 30 giugno 2003 n. 67, precisa che il periodo di preavviso non lavorato, sostituito dalla relativa indennità, vale ai fini della determinazione del Tfr nei confronti dei dirigenti di aziende industriali come anzianità convenzionale. Si precisa inoltre che l'articolo 23 del CCNL dei dirigenti industriali stabilisce che il periodo di preavviso rientra nel computo dell'anzianità agli effetti del Tfr. La durata del preavviso può essere da un minimo di 8 mesi (anzianità di servizio fino a due anni) e fino al massimo di 12 mesi (anzianità di servizio per 10 anni e oltre). Ne consegue che se il preavviso viene lavorato il relativo periodo si considera come anzianità effettiva.