Dirigenti: la Legge di Stabilità 2015 incrementa la tassazione dei rendimenti annuali
A cura della redazione
Il Previndai, con un comunicato del 30 dicembre 2014, facendo seguito alla pubblicazione sulla G.U. della Legge 190/2014 c.d. Legge di stabilità 2015, ha evidenziato che con la sua entrata in vigore prevista per il 1° gennaio 2015 la tassazione dei rendimenti annuali dei fondi pensione subirà un consistente aumento.
In particolare l'aliquota viene elevata dall'11% al 20% sin dal 2014 (a dire il vero già il DL 66/2014 convertito nella Legge 89/2014 aveva previsto l’innalzamento della tassazione dal 11% al 11,50%).
In ogni caso tale aliquota non si applica ai rendimenti dei titoli di Stato presenti in portafoglio, per i quali la tassazione è fissata al 12,50%.
In considerazione di quanto sopra e stando a prime simulazioni, per quanto riguarda i comparti Previndai e tenuto conto della loro composizione, l’effettiva tassazione della rivalutazione annuale potrà attestarsi:
- al 15%-16% circa, per i comparti assicurativi che hanno una considerevole componente di titoli di Stato;
- al 17%-18% circa, per i comparti finanziari.
Il Previndai ricorda che i rendimenti vengono assoggettati a tassazione di anno in anno direttamente dal Fondo e, al momento dell’erogazione, fatti salvi i casi specifici indicati nel Documento sul Regime Fiscale, sulla relativa prestazione non viene applicato alcun ulteriore prelievo fiscale.
La Legge Di Stabilità ha comunque previsto, a partire dal periodo di imposta 2015, un credito di imposta del 9% a favore dei fondi pensione, e di conseguenza degli iscritti, qualora una parte del loro portafoglio almeno pari al rendimento maturato nell'anno sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine. Tali attività finanziarie, così come le modalità di calcolo e fruizione del credito d'imposta, saranno definite da un apposito decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Per quanto riguarda la fiscalità delle prestazioni (anticipazioni, riscatti, prestazione pensionistica in capitale e in rendita), sulla parte di posizione maturata dal 2007, continua a trovare applicazione una tassazione a titolo d’imposta, che non si cumula quindi con altri redditi, con applicazione dell’aliquota del 15% per le prestazioni pensionistiche e per le anticipazioni per spese mediche (riducibile fino al 9% in base all'anzianità di iscrizione) e del 23% negli altri casi.
Infine il comunicato ricorda che la Legge di Stabilità ha introdotto la facoltà, per i lavoratori del settore privato e in via sperimentale per i periodi di paga che vanno dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018, di monetizzare in busta paga il TFR maturando, assoggettandolo a tassazione ordinaria. Tale scelta, irrevocabile nel periodo sopra indicato, è esercitabile anche da coloro che abbiano destinato il TFR alla previdenza complementare.
Riproduzione riservata ©