Il Previndai, nella riunione del 28 marzo 2018 ha approvato il Documento per la regolamentazione della RITA ed il relativo modulo di domanda.

Come si ricorderà, in applicazione di quanto disposto dall'art. 11, commi 4 e 4bis del D.Lgs. 252/2005, l'iscritto alla Previdenza Complementare può richiedere la rendita integrativa temporanea anticipata (c.d. RITA) a valere sull'intera posizione individuale maturata o su parte di essa.

La RITA è una prestazione pensionistica complementare e consiste nell'erogazione frazionata del montante accumulato presso il Fondo, in un arco temporale che va dal momento dell'accettazione della richiesta, conseguente alla verifica del possesso dei requisiti, fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

Per richiedere la RITA l'iscritto deve aver cessato ogni l'attività lavorativa e deve aver maturato cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari

Inoltre è richiesto che l’iscritto debba raggiungere l'età anagrafica della pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi e deve aver maturato un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza.

In alternativa, l’iscritto essere in stato di inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a ventiquattro mesi e raggiungere l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al periodo di inoccupazione.

Il Previndai ricorda che la RITA potrà essere richiesta mediante la compilazione del modulo 08R disponibile sul portale internet.