Direttiva (UE) 2022/431 sulle sostanze tossiche per la riproduzione, pubblicato il decreto di attuazione
A cura della redazione
Anticipato dalla seduta del Consiglio dei ministri del 30 agosto 2024, arriva in Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2024, n. 226, la pubblicazione del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 135, con cui il Governo attua la direttiva (UE) 2022/431, che modifica la precedente direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Cosa tratta
Come previsto dalla direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2022, il D.Lgs. 135/2024 estende l’ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE alle sostanze tossiche per la riproduzione umana.
In pratica, gli obblighi del datore di lavoro relativamente a sostanze cancerogene e mutagene vengono applicati anche alle sostanze cosiddette “reprotossiche”.
Il decreto interviene quindi modificando il D.Lgs. 81/08; di seguito, dove sono state applicate le modiche:
- Art.26;
- Art.29;
- Art. 55;
- Art. 222;
- Art. 223;
- Art. 229;
- Artt. 232-237;
- Artt. 239-245;
- Capo II del titolo IX;
- Allegati 3B, XXXVIII, XXXIX, e XLIII.
Come previsto dalla direttiva europea, il decreto modifica anche il valore limite di esposizione di alcune sostanze, fra cui benzene, composti del nickel e piombo.
Quando entra in vigore
Il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 135, entrerà in vigore l’11 ottobre 2024.
Indicazioni operative
Come anticipato, il datore di lavoro dovrà applicare le misure previste dalla direttiva 2004/37/CE alle sostanze indicate come tossiche per la riproduzione.
Sarà quindi necessario:
- introdurre azioni per evitare o ridurre l’esposizione dei lavoratori;
- erogare adeguata formazione ai lavoratori esposti sui rischi e le misure da osservare, informare i rappresentanti dei lavoratori;
- adeguare la sorveglianza sanitaria alle novità introdotte, in collaborazione con il medico competente;
- aggiornare di conseguenza il DVR.
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