Diretta emanazione o almeno partecipazione per lo svolgimento di attività formative
A cura della redazione
La Commissione ministeriale in materia di sicurezza sul lavoro, con la risposta all’interpello n. 14 dell’11 luglio 2014, ha fornito chiarimenti in merito al criterio della diretta emanazione o almeno partecipazione per lo svolgimento di attività formative da parte di strutture formative delle Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, degli Organismi paritetici e degli enti bilaterali.
Al riguardo, si precisa che, secondo l’Accordo Stato Regioni 25.7.2012, gli organismi paritetici sono soggetti formatori per i datori di lavoro qualora effettuino le “attività formative o di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione”. Tale previsione, applicabile anche alle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e agli enti bilaterali, implica che gli organismi paritetici debbano svolgere attività di formazione direttamente o per mezzo di strutture formative proprie o almeno partecipate, senza poter procedere all’utilizzo di strutture esterne se non accreditate.
Secondo la Commissione, l’associazione in partecipazione soddisfa il requisito della diretta emanazione prescritto dal suddetto Accordo, in quanto lo svolgimento dell’attività formativa, che costituisce l’affare del contratto, è di diretta gestione dell’associante per il tramite dell’associato.
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