Il Ministero del lavoro, sul proprio sito internet, in materia di dimissioni volontarie ex D.I. 21/01/2008, ha precisato quali siano i rapporti di lavoro per i quali trova applicazione il modello ministeriale e quelli invece esclusi.

Innanzi tutto, spiega il Ministero, rientrano nel campo di applicazione della nuova procedura solo le dimissioni presentate dopo il 5 marzo 2008 anche se il lavoratore le ha presentate prima, ma il rapporto di lavoro non è ancora cessato per la decorrenza dei termini di preavviso.  
È possibile revocare le dimissioni presentate con la nuova procedura, purchè sia fatto entro 15 giorni dall'apposizione della marca temporale e purchè l'atto di dimissioni non sia ancora pervenuta a conoscenza del datore di lavoro in quanto l'atto è di natura recettizia.  
La nuova procedura si applica anche nei confronti delle lavoratrici madri nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento previsto dall'art. 54 del TU 151/2001.

Rapporti di lavoro cui si applica il Decreto Interministeriale 21 gennaio 2008:
- Il lavoro subordinato nell'impresa di cui all'art. 2094 del c.c., ivi compreso il rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione e negli enti pubblici nonché il rapporto di lavoro domestico;
- la collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto;
- l'associazione in partecipazione di cui all'art. 2549 e ss del c.c. solo se caratterizzati dall'apporto di lavoro, anche non esclusivo, da parte degli associati, con la sola esclusione dei lavoratori già iscritti ad albi professionali;
- il lavoro tra soci e cooperative.
- titolari di contratti di natura occasionale, (articolo 61, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, nella quale pur mancando la continuità sussiste il coordinamento con il committente - le c.d. "mini co.co.co.").

Rapporti di lavoro esclusi dal campo di applicazione del Decreto Interministeriale 21 gennaio 2008:
- le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro, ovvero tutte quelle cessazioni del rapporto di lavoro che derivano dall'incontro della volontà dei due contraenti che restano disciplinati dalle norme generali sui contratti , che sanciscono la libera manifestazione del consenso;
- le dimissioni rassegnate durante il periodo di prova, stante il principio della libera recedibilità del rapporto;
- le cosiddette "dimissioni incentivate" del rapporto ove siano il frutto di un accordo tra datore di lavoro e lavoratore e quindi configurino una risoluzione consensuale del rapporto;
- i casi di collocamento in quiescenza e di collocamento in pensione;
- le cessioni del contratto in quanto, in queste ipotesi, la cessazione del rapporto non avviene con atto unilaterale ma con accordo trilaterale;
- gli stages e i tirocini in quanto non costituiscono rapporti di lavoro né autonomo né subordinato;
- le prestazioni di lavoro accessorio ai sensi dell'art. 70 d.lgs. n. 276/2003;
- le prestazioni di lavoro occasionale svolte in regime di piena autonomia ex art. 2222 c. c.
- i rapporti di lavoro marittimi, poiché i contratti di arruolamento della gente di mare sono regolati dalla legge speciale del codice della navigazione e non dal codice civile;
- le dimissioni di componenti degli organi di amministrazione e di controllo di società e partecipanti a collegi e commissioni purchè si configurino come rapporti di lavoro autonomi e non come collaborazioni coordinate e continuative;
- i rapporti di impiego pubblico non privatizzati e dunque non contrattualizzati ( ai sensi dell' art. 3 D.L.gs. 165/2001) e cioè:  i magistrati ordinari, amministrativi e contabili;  gli avvocati e procuratori dello Stato; il personale militare e delle forze di polizia; il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia; dipendenti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dal D.L.gs
C.P.S. 691/1947 (dipendenti della Banca d'Italia), e dalle leggi281/1985 (dipendenti della CONSOB) e 287/1990 (dipendenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato); dipendenti dell' ISVAP; a tali soggetti vanno aggiunti, per espressa previsione normativa, i dipendenti delle Autorità per i servizi di pubblica utilità ( L. 481/95) e dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni (L. 249/97).