Dimissioni volontarie: le istruzioni ministeriali
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la lettera circolare 04/03/2008 n. prot. 16/Segr/0001692/04.01.03, ha diffuso alcuni chiarimenti in merito all'utilizzo del modulo per le dimissioni volontarie in vigore dal 5/03/2008.
Tra le precisazioni si evidenziano le seguenti:
- nel caso in cui il lavoratore receda dal rapporto in modo informale e non sia rintracciabile, l'assenza è da considerarsi come dimissioni. Se il rapporto è di natura diversa da quello subordinato spetta al datore di lavoro provare che l'assenza del lavoratore esprime l'indisponibilità del prestatore d'opera alla ripresa dell'attività lavorativa.
- il modulo non trova applicazione in caso di risoluzione consensuale del rapporto, in caso di recesso del lavoratore durante il periodo di prova, in caso di dimissioni per giusta causa, nei rapporti di lavoro marittimo e nei confronti degli amministratori di società.
- I datori di lavoro interessati sono: i datori di lavoro privato, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici; le associazioni, le onlus, gli esercenti arti e professioni e le società cooperative in relazione ai rapporti di lavoro con i propri soci-lavoratori.
- i lavoratori che devono utilizzare il modulo ministeriale per le dimissioni sono: i lavoratori subordinati, i prestatori d'opera ex art. 2222 c.c.; i collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, gli associati in partecipazione ex art. 2549 c.c. ed i soci lavoratori delle cooperative.
- i soggetti intermediari a cui il lavoratore può rivolgersi per compilare il modulo sono: le DPL, le DRL, gli ispettorati del lavoro delle province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Sicilia; i Comuni, le Organizzazioni sindacali e i Patronati.
- per fruire del modulo il lavoratore deve prima registrarsi attraverso il sito del Ministero del lavoro, compilare il modulo, ottenere la protocollazione ed il relativo codice unico di identificazione, ottenere la ricevuta che deve essere stampata e consegnata al datore di lavoro.
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