Il Ministero del lavoro, sul proprio sito internet, ha aggiornato la sezione dedicata alle FAQ sulle dimissioni telematiche precisando che non devono essere revocate quelle inviate erroneamente perché non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 26 del D.lgs. 151/2015.

Lo stesso Ministero precisa anche che se il contratto collettivo o individuale applicato non dispone diversamente, il conteggio dei giorni comprende quelli consecutivi e quindi il primo giorno non lavorato può coincidere con un giorno festivo.

Dovranno utilizzare le dimissioni on line anche i lavoratori assunti presso una società privata a totale partecipazione pubblica, in quanto la procedura deve essere effettuata con riferimento ai rapporti di lavoro privati, come ha specificato la circolare n.12/2016, a prescindere dalla natura del datore di lavoro.

Medesimo discorso vale per i lavoratori somministrati presso un datore di lavoro domestico. Infatti il rapporto di lavoro in questa ipotesi intercorre tra l’agenzia di somministrazione ed il lavoratore.

Infine è inefficace la comunicazione obbligatoria di cessazione inviata dal datore di lavoro al Centro per l’impiego, se il lavoratore non ha preventivamente inviato il modello telematico relativo alle proprie dimissioni o risoluzione consensuale (nei casi in cui questa è obbligatoria secondo il DM 15/12/2015).