Dimissioni non valide: il lavoratore deve pagare il ticket di licenziamento
A cura della redazione
Il Tribunale di Udine, con la sentenza n. 106 del 30 settembre 2020, ha stabilito che il lavoratore dipendente che non abbia rassegnato le dimissioni attraverso la consueta procedura telematica, assentandosi senza alcuna concreta giustificazione dal posto di lavoro, è tenuto a rimborsare il datore di lavoro del contributo di licenziamento da quest’ultimo anticipato.
Nella fattispecie esaminata, il lavoratore aveva rassegnato solo oralmente le proprie dimissioni. In conseguenza del perdurare, nel tempo, dell’assenza di quest’ultimo, il datore di lavoro è stato costretto a procedere alla risoluzione del rapporto per giusta causa, nel rispetto della procedura prevista dall’art. 7 della L. 300/1970, versando il relativo ticket di ingresso NASpI.
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