L'INPS, con il messaggio n. 16410 del 20 luglio 2009, ha precisato che nulla osta all'accoglimento della domanda di disoccupazione nel caso in cui il lavoratore, successivamente alle dimissioni, abbia ricevuto quanto dovuto a titolo di retribuzioni, pur non avendo manifestato la volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (così come invece richiesto dalla circolare INPS n. 163/2003).
Il tardivo pagamento delle retribuzioni dovute, infatti, non esclude lo stato di disoccupazione e la manifestazione di volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro - precisa ulteriormente l'Istituto - non è condizione prevista né dall'art. 2119 C.C., né dalle sentenze della Corte di Cassazione.