Con il messaggio n. 3755 del 20 settembre 2016, l’Inps ha fornito rilevanti indicazioni in merito alla decorrenza dei trattamenti pensionistici in caso di dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, da trasmettere in via telematica.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con FAQ n. 18 pubblicata sul suo sito internet, ha chiarito che nella sezione "Data di decorrenza dimissioni/risoluzione consensuale" del modulo per comunicare il recesso o la risoluzione, deve essere indicata la data "…a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa. Pertanto la data da indicare sarà quella successiva all’ultimo giorno di lavoro".

In altri termini, la data di decorrenza delle dimissioni o della risoluzione consensuale indicata nel predetto modulo coincide con la data successiva all’ultimo giorno di lavoro, ovvero, con il primo giorno di mancato svolgimento di attività di lavoro dipendente.

Pertanto, ai fini della determinazione della decorrenza dei trattamenti pensionistici, la data di cessazione del rapporto di lavoro dipendente coincide con la data dell’ultimo giorno di lavoro, ovvero, con il giorno precedente a quello indicato nella sezione del modulo "Data di decorrenza delle dimissioni/risoluzione consensuale".