L’INL, con la nota n. 749 del 25 settembre 2020, ha chiarito che la convalida delle dimissioni del lavoratore padre deve essere sempre effettuata, a prescindere dalla fruizione del congedo di paternità avendo cura, in tale caso, di verbalizzare una dichiarazione del lavoratore secondo cui il datore di lavoro è a conoscenza della propria situazione familiare anche in virtù di comunicazioni o richieste di diverso tenore.

L’art. 55, c. 4, D.Lgs. 151/2001 prevede che “la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e dalla lavoratrice e dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino (…) devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro”.

In merito al suddetto disposto normativo, alla luce dell’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, sez. lav., n. 11676/2012 si è posto il quesito in ordine alla necessaria preventiva fruizione del congedo di paternità al fine di applicare la disciplina in materia di convalida delle dimissioni al lavoratore padre.

In proposito si rileva che la preventiva fruizione del congedo di paternità non risulta richiesto dalla lettera della norma e ciò peraltro in conformità alla sua ratio che, come già evidenziato dal Ministero del Lavoro, risiede proprio nella volontà di assicurare una “tutela rafforzata volta a salvaguardare la genuinità della scelta da parte della lavoratrice o del lavoratore” (cfr. Min.Lav., interpello 28/2014).