Confindustria, con la circolare n. 19991 del 2 dicembre 2016, ha esaminato, in breve, alcune delle novità introdotte dal D.Lgs. 185/2016 (correttivo al Jobs Act), in vigore dall’8 ottobre u.s.

Per ciò che concerne l’apprendistato, le modifiche riguardano prevalentemente il cd. apprendistato di terzo livello (apprendistato di alta formazione e di ricerca).

In particolare, è stato modificato il procedimento per l’adozione della disciplina regionale relativa alla regolamentazione ed alla durata del periodo di apprendistato. La nuova formulazione dell’art. 45, c. 4, del D. Lgs. 81/2015 prevede, infatti, che la disciplina regionale possa essere adottata dopo aver “sentito” le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali e le istituzioni formative e di ricerca elencate nella norma. Non è, quindi, più necessario che questi soggetti raggiungano un vero e proprio accordo con le regioni affinché queste adottino la regolamentazione di propria competenza.

Un’importante modifica riguarda anche il regime transitorio.

A seguito del decreto correttivo, si prevede che, in assenza di regolamentazioni regionali, la disciplina del contratto di apprendistato sia quella definita con il decreto del Ministro del Lavoro, di cui all’art. 46, c. 1, del D. Lgs. 81/2015, ossia quella prevista dal DM 12 ottobre 2015 (G.U. del 21 dicembre 2015).

Sono fatte salve, comunque, fino all’adozione della relativa disciplina da parte delle singole regioni, le convenzioni già stipulate in attuazione della precedente disciplina.

L’art. 1, comma 1, lett. c), contiene, infine, una disposizione relativa ai contratti di apprendistato di primo livello (apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale) stipulati durante la vigenza del Testo Unico sull’apprendistato (D. Lgs. 167/2011).

Il decreto correttivo estende anche a tali contratti una previsione introdotta dal D.Lgs. 81/2015 per l’apprendistato di primo livello (art. 43, c. 4, ultimo periodo, del D.Lgs. 81/2015): qualora l’apprendista, alla scadenza del periodo di apprendistato, non abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale, può veder prorogato il suo contratto fino ad un anno.

Le modifiche più significative apportate dal decreto correttivo riguardano la disciplina del lavoro accessorio.

Con la nuova disposizione vengono profondamente riviste le modalità di effettuazione della comunicazione preventiva allo svolgimento della prestazione di lavoro.

Il principale elemento di novità è l’estensione dell’obbligo di comunicazione anche all’orario di inizio e a quello di fine dello svolgimento della prestazione.

È venuta meno, per i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, la possibilità di comunicare un ciclo di prestazioni in un arco temporale di 30 giorni.

Inoltre, il nuovo art. 49, c. 3, del D.Lgs. 81/2015 prevede che, in caso di mancata comunicazione alla DTL, trova applicazione una sanzione amministrativa da € 400 ad € 2.400 per ciascun lavoratore per cui è stato omesso l’adempimento. Alla sanzione non è applicabile il procedimento di diffida.

A tal riguardo, opportunamente, la circolare invita il personale ispettivo a tenere “in debito conto” dell’assenza di indicazioni operative nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore del D.Lgs. 185/2016 e la pubblicazione della circolare dell’INL n. 1/2016 (17/10/2016).

L’art. 2 del D.Lgs. 185/2016 reca modificazioni anche al D.Lgs.148/2015 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

In relazione alla cassa integrazione guadagni ordinaria, viene previsto che il termine per presentare le relative domande, in caso di eventi oggettivamente non evitabili, venga posticipato alla fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento, consentendo, così, di presentare - in quel frangente temporale - un’unica domanda in caso di più eventi che si ripetono (es. eventi meteo edilizia).

In relazione alla cassa integrazione guadagni straordinaria, per procedere alla sospensione dei lavoratori non è più necessario attendere il decorso di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, dovendo essere ora disposta entro 30 giorni dalla relativa istanza.

Il nuovo termine di decorrenza dell’inizio delle sospensioni dell’attività lavorativa si applica con riferimento alle procedure di consultazione sindacale e gli accordi conclusi dall’ 8.10.2016.

L’art. 2, c. 1, lett. c) prevede una particolare fattispecie di contratto di solidarietà espansiva, finalizzata ad assunzione di nuovo personale, in quanto consente la trasformazione di un contratto di solidarietà difensiva, in corso da almeno 12 mesi o stipulato prima del 1°gennaio 2016 (a prescindere dai 12 mesi in corso), in contratto di solidarietà espansiva. A seguito della trasformazione, la riduzione complessiva dell’orario di lavoro dei lavoratori coinvolti non deve essere superiore a quella già concordata.

Infine il decreto correttivo introduce alcune novità, seppur di minore entità, per quanto riguarda la disciplina delle dimissioni.

In particolare, vengono aggiunti al novero dei soggetti abilitati a svolgere la procedura telematica, per conto del lavoratore, anche i consulenti del lavoro e le sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del Lavoro.