Diffida amministrativa: esclusa la notifica con posta ordinaria
A cura della redazione
L’INL, con la nota prot. n. 7296 dell’8 ottobre 2024, ha ricordato che la disposizione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 103/2024, relativa alla diffida amministrativa, ha natura procedurale e che la stessa troverà applicazione anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto (data di entrata in vigore del D.Lgs. 103/2024) e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, sebbene riferite ad accertamenti avviati prima di tale data.
Pertanto (ferma restando l’assenza di violazioni sanabili nelle verifiche ispettive svolte nell'arco del quinquennio precedente l’inizio dell’accertamento), il provvedimento di diffida amministrativa in questione dovrà essere adottato anche qualora venga accertato che una delle violazioni di cui all’elenco allegato alla nota 6774/2024 sia stata sanata anteriormente all’accesso ispettivo. L’adozione della diffida amministrativa anche in tali casi, è infatti altresì finalizzata al monitoraggio sulla recidiva prevista dall’art. 6, c. 1, del D. Lgs. 103/2024, nelle more della digitalizzazione della procedura.
Con specifico riguardo all’indagine sulla recidiva va precisato che, allo stato attuale, occorre richiedere espressamente al trasgressore l’eventuale sussistenza di pregressi verbali ispettivi relativi all’ultimo quinquennio.
Il provvedimento di diffida amministrativa, in presenza dei relativi presupposti legali, va necessariamente adottato e notificato. Dal perfezionamento della relativa notificazione, difatti, decorre il termine di venti giorni entro il quale il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido possono porre termine alla violazione e adempiere alle prescrizioni violate, rimuovendo le conseguenze dell’illecito amministrativo (cfr. art. 6, D.Lgs. n. 103/2024).
Conseguentemente, ai fini della certezza del perfezionamento di questo adempimento procedurale, la notificazione del verbale di diffida amministrativa dovrà avvenire mediante l'utilizzo della procedura di notifica degli atti giudiziari a mezzo posta di cui alla L. 890/1982 in alternativa, ovviamente, alla notifica a mezzo di funzionario dell’Amministrazione, escludendo, quindi, la trasmissione tramite posta con raccomandata ordinaria.
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