I datori di lavoro che chiudono totalmente o parzialmente l'azienda per ferie collettive durante la stagione estiva (generalmente il mese di agosto), possono incorrere nel problema di dover far conciliare il diritto al riposo annuale retribuito dei propri dipendenti sancito dalla Costituzione (art. 36) con il dovere relativo al versamento dei contributi. Per evitare di incorrere in spiacevoli sanzioni dovute al mancato rispetto dei termini di versamento (con il mod. F24 la scadenza è il 16 del mese successivo) e di presentazione del mod. DM10/2 (la trasmissione telematica della denuncia mensile sposta il termine a fine mese), ai predetti datori di lavoro è riconosciuta la facoltà di chiedere all'INPS territorialmente competente, presentando apposita istanza, il differimento del versamento dei contributi. Il differimento - Il differimento può essere richiesto dai datori di lavoro una sola volta nell'arco dell'anno e per gli adempimenti relativi ad un solo mese. Pertanto le aziende che chiudono per ferie nei due periodi dell'anno, estivo (mese di agosto) ed invernale (per le festività natalizie), devono scegliere in quale periodo richiedere il differimento. Nel caso in cui il periodo feriale sia a cavallo di due mesi diversi (esempio luglio e agosto), si dovrà applicare il criterio in base al quale il differimento opera in merito agli adempimenti che avrebbero dovuto essere effettuati nel mese in cui cade la maggior parte del periodo stesso. La richiesta - Per poter beneficiare del differimento contributivo il datore di lavoro deve presentare un'istanza motivata al Comitato provinciale dell'INPS competente per territorio. A tal fine può essere utilizzato il modello fac simile sotto riprodotto. Il termine di presentazione - L'istanza di cui sopra, per le ferie collettive relative all'anno 2002, deve essere presentata entro il prossimo 31 maggio 2002. Il costo - Il differimento contributivo del termine non è gratuito, ma è condizionato alla corresponsione della somma dovuta, maggiorata degli interessi di dilazione e differimento in ragione d'anno. Il tasso di detti interessi, è ufficialmente fissato, con decorrenza 14 novembre 2001, nella misura del 9,25%, dato dal TUR (ex TUS) pari al 3,25% (provvedimento Banca d'Italia 14 novembre 2001) più 6 punti percentuali. Versamento dei contributi e interessi - A seguito dell'autorizzazione, i datori di lavoro devono effettuare il versamento (con il mod. F24) sia dei contributi che dei relativi interessi di differimento. Questi ultimi, nella denuncia mensile DM 10/2, andranno indicati in uno dei righi in bianco dei quadri B/C utilizzando il codice "D100" preceduto dalla dicitura "interessi di differimento".