Dietrofront dell'Agenzia delle entrate sugli aiuti di Stato e la dichiarazione sostitutiva
A cura della redazione

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 14/12/2007 n.375E, è ritornata sui propri passi modificando le istruzioni diramate con la circolare 61E/2007 e ha precisato che non è necessaria la dichiarazione sostitutiva a supporto delle deduzioni dalla base imponibile IRAP operate nella più elevata misura di 10.000 euro per ciascun dipendente in base all'art. 11, c.1, lett.a) n.3 del DLgs 446/97, ossia delle deduzioni spettanti a imprese diverse da banche e assicurazioni per i lavoratori a tempo indeterminato occupati nelle aree dell'obiettivo 1.
L'Agenzia distingue tra aiuti c.d. automatici (da intendersi quelli che consistono in agevolazioni concesse tramite credito d'imposta, deduzione della base imponibile o riduzione di aliquota) che possono essere fruiti dalle imprese senza presentare apposite richieste o istanze al Fisco. Per questi incentivi è obbligatorio presentare la dichiarazione sostitutiva (entro il 31/12/2007) se sono stati usufruiti a partire dal mese di gennaio 2007.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, precisa la risoluzione, va inviata una tantum ed è valida per la generalità degli altri aiuti di Stato riferiti ad agevolazioni fiscali.
Invece gli aiuti non automatici per la cui fruizione è necesssario presentare una richiesta o un'istanza all'ente concedente, la dichiarazione sostitutiva viene richiesta dall'Amministrazione nel corso dell'istruttoria e dunque in via preventiva rispetto all'utilizzo del bonus.
Infine l'Agenzia richiama la nota del Presidente del consiglio che ha stabilito che la dichiarazione sostitutiva non deve essere presentata in relazione agli aiuti di Stato che possono essere utilizzati esclusivamente nei limiti del de minimis.
Riproduzione riservata ©