L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 1.08.2019, n. 71/E ha fornito alcune indicazioni in merito alla proroga e alle modalità di versamento per le dichiarazioni annuali, i cui termini sono stati differiti dal DL 34/2019 (L. 58/2019) meglio noto come Decreto Crescita.

In particolare, il termine del 30 giugno, in caso di versamento in unica soluzione, per tutti soggetti che hanno beneficiato della proroga, titolari o non di partita Iva, slitta al 30 settembre 2019 (30 ottobre 2019 con maggiorazione dello 0,40%)

In caso di versamento rateizzato, invece, per i titolari di partita Iva, il termine è differito al 30 settembre (prima rata senza interessi); al 16 ottobre 2019 (secondo rata con interessi) e 18 novembre 2019 (terza rata con interessi).

Invece per i soggetti non titolari di partita Iva, il termine è differito al 30 settembre (prima rata senza interessi); al 31 ottobre 2019 (secondo rata con interessi) e 2 dicembre 2019 (terza rata con interessi).

Resta ferma la facoltà di versare, prima del 30 settembre 2019, le somme dovute avvalendosi degli ordinari piani di rateazione, vale a dire senza beneficiare della predetta proroga.