Dichiarazione Temporary framework: confermato l’adempimento e il termine
A cura della redazione
Il Ministero delle finanze ha risposto all’interrogazione parlamentare n. 5-08011 del 4 maggio 2022 avanzata da alcuni onorevoli in Commissione VI Finanze, relativa all’autodichiarazione sul Temporary framework da inoltrare all’Agenzia delle entrate entro il prossimo 30 giugno, con la quale è stato richiesto di eliminare il regime sanzionatorio previsto in caso di violazione dell’adempimento, di esonerare le PMI dall’adempimento e di prorogare la scadenza al 30 settembre 2022.
In merito alla cancellazione delle sanzioni nel caso in cui l’errore nell’indicazione degli aiuti ricevuti non comporti il superamento dei massimali previsti, il Ministero delle finanze fa presente che tali sanzioni non possono essere cancellate essendo collegate alle previsioni contenute nell’art. 47 del DPR 445/2000 e che non costituiscono sanzioni tributarie.
Per completezza si ricorda che il citato DPR all’art. 75 prevede che qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Inoltre la dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio.
Invece l’Art. 76 stabilisce che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
Il Ministero delle finanze esclude che possano essere esonerate le PMI dato che l’autodichiarazione è stata introdotta dal DL 41/2021 e non prevede alcuna esclusione dall’adempimento, così come il DM 11/12/2021 che ne ha dato attuazione. Inoltre la decisione della Commissione UE 2021/7521 conferma la necessità che tale dichiarazione venga presentata da tutti i beneficiari senza alcuna esclusione.
Infine riguardo alla proroga del termine di presentazione della dichiarazione dal 30 giugno al 30 settembre 2022, il Ministero delle finanze precisa che il differimento non può essere disposto tenuto conto del numero elevatissimo di aiuti da registrare entro il 31 dicembre 2022 nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
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