Dichiarazione precompilata: istruzioni operative a CAF, sostituti d'imposta e professionisti per non violare la privacy
A cura della redazione

Il Garante per la protezione dei dati personali, con il parere del 19 febbraio 2015 n.95, in merito all’accesso alla dichiarazione precompilata del contribuente da parte del sostituto d’imposta, del CAF e del professionista abilitato a cui è stata conferita apposita delega, ha precisato che al fine di ridurre il rischio di accessi non autorizzati e di trattamenti non consentiti, nel file inviato dovranno essere indicati il codice fiscale del soggetto richiedente, quello del contribuente e il suo reddito complessivo esposto nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del modello o dal quadro RN del mod. Unico persone fisiche.
Oltre ai predetti dati, nel file da inviare, va inserito l’importo esposto al rigo “differenza”, il numero e la data della delega e la tipologia ed il numero del documento d’identità del contribuente delegante.
Per i soli CAF e professionisti abilitati che accedono mediante richiesta via web, possono essere effettuate richieste di download della dichiarazione precompilata relativa a singoli contribuenti, previo inserimento delle proprie credenziali Entratel rilasciate dall'Agenzia, nonché dei medesimi dati del contribuente sopra elencati.
Per quanto riguarda poi la delega per l'accesso, è previsto che i CAF, i professionisti abilitati e i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale:
- acquisiscano le deleghe per l'accesso ai documenti fiscali unitamente a copia di un documento di identità del delegante, in formato cartaceo ovvero in formato elettronico;
- conservino le deleghe acquisite, unitamente alle copie dei documenti di identità dei deleganti, e individuano uno o più responsabili per la gestione delle suddette deleghe;
- le deleghe acquisite siano numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con l'indicazione dei seguenti dati: a) numero progressivo e data della delega; b) codice fiscale e dati anagrafici del contribuente delegante; c) estremi del documento di identità del delegante.
Il Garante privacy precisa inoltre che l’Agenzia delle entrate, oltre ad effettuare i controlli sulle deleghe acquisite e sull’accesso alle dichiarazioni precompilate, può richiedere a campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità a sostituti d’imposta, CAF e professionisti. Questi ultimi devono trasmettere i suddetti documenti, tramite posta elettronica certificata, entro 48 ore dalla richiesta.
Infine in merito alle misure poste a carico dei sostituti d'imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati, in qualità di titolari del trattamento dei dati ai quali sono delegati ad accedere, è previsto che essi:
- si impegnino, con apposita dichiarazione di assunzione di responsabilità in relazione alla delega ricevuta - anche per il tramite dei loro incaricati al trattamento dei dati personali (art. 30 del Codice)- al rispetto dei canoni della pertinenza e della non eccedenza nel trattamento dei dati;
- non divulghino, comunichino, cedano a terzi o riproducano le informazioni acquisite. A tal fine, è stata prevista -per la richiesta via web- immediatamente dopo la digitazione delle credenziali di autenticazione e prima dell'effettivo accesso alla dichiarazione precompilata, l'introduzione di una maschera di "Avviso" per la formalizzazione di tale impegno;
- archivino sui propri sistemi i documenti fiscali scaricati tramite file, nel formato firmato, compresso e cifrato così come predisposti dall'Agenzia. In tale quadro, è previsto, inoltre, che ciascuna sede secondaria del CAF possa visualizzare esclusivamente le dichiarazioni precompilate che ha richiesto tramite file e che gli stessi dati possano essere acquisiti per via telematica anche dalla corrispondente sede principale.
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