Il Garante per la protezione dei dati personali, con il parere del 19 febbraio 2015 n.95, in merito all’accesso alla dichiarazione precompilata del contribuente da parte del sostituto d’imposta, del CAF e del professionista abilitato a cui è stata conferita apposita delega, ha precisato che al fine di ridurre il rischio di accessi non autorizzati e di trattamenti non consentiti, nel file inviato dovranno essere indicati il codice fiscale del soggetto richiedente, quello del contribuente e il suo reddito complessivo esposto nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del modello o dal quadro RN del mod. Unico persone fisiche.

Oltre ai predetti dati, nel file da inviare, va inserito l’importo esposto al rigo “differenza”, il numero e la data della delega e la tipologia ed il numero del documento d’identità del contribuente delegante. 

Per i soli CAF e professionisti abilitati che accedono mediante richiesta via web, possono essere effettuate richieste di download della dichiarazione precompilata relativa a singoli contribuenti, previo inserimento delle proprie credenziali Entratel rilasciate dall'Agenzia, nonché dei medesimi dati del contribuente sopra elencati.

Per quanto riguarda poi la delega per l'accesso, è previsto che i CAF, i professionisti abilitati e i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale:

- acquisiscano le deleghe per l'accesso ai documenti fiscali unitamente a copia di un documento di identità del delegante, in formato cartaceo ovvero in formato elettronico;

- conservino le deleghe acquisite, unitamente alle copie dei documenti di identità dei deleganti, e individuano uno o più responsabili per la gestione delle suddette deleghe;

- le deleghe acquisite siano numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con l'indicazione dei seguenti dati: a) numero progressivo e data della delega; b) codice fiscale e dati anagrafici del contribuente delegante; c) estremi del documento di identità del delegante.

Il Garante privacy precisa inoltre che l’Agenzia delle entrate, oltre ad effettuare i controlli sulle deleghe acquisite e sull’accesso alle dichiarazioni precompilate, può richiedere a campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità a sostituti d’imposta, CAF e professionisti. Questi ultimi devono trasmettere i suddetti documenti, tramite posta elettronica certificata, entro 48 ore dalla richiesta.

Infine in merito alle misure poste a carico dei sostituti d'imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati, in qualità di titolari del trattamento dei dati ai quali sono delegati ad accedere, è previsto che essi:

- si impegnino, con apposita dichiarazione di assunzione di responsabilità in relazione alla delega ricevuta - anche per il tramite dei loro incaricati al trattamento dei dati personali (art. 30 del Codice)- al rispetto dei canoni della pertinenza e della non eccedenza nel trattamento dei dati;

- non divulghino, comunichino, cedano a terzi o riproducano le informazioni acquisite. A tal fine, è stata prevista -per la richiesta via web- immediatamente dopo la digitazione delle credenziali di autenticazione e prima dell'effettivo accesso alla dichiarazione precompilata, l'introduzione di una maschera di "Avviso" per la formalizzazione di tale impegno;

- archivino sui propri sistemi i documenti fiscali scaricati tramite file, nel formato firmato, compresso e cifrato così come predisposti dall'Agenzia. In tale quadro, è previsto, inoltre, che ciascuna sede secondaria del CAF possa visualizzare esclusivamente le dichiarazioni precompilate che ha richiesto tramite file e che gli stessi dati possano essere acquisiti per via telematica anche dalla corrispondente sede principale.