L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 21/E del 25 giugno 2013, ha fornito, ad integrazione della circolare n. 34/2012, ulteriori indicazioni operative al fine di consentire al contribuente irregolare di chiudere la propria posizione, senza che sia necessario ricorrere alla mediazione tributaria o al contenzioso per ottenere il riconoscimento del credito.
Può essere, infatti, riconosciuto già in fase di assistenza il credito maturato in un’annualità per la quale sia stata omessa la dichiarazione. Il contribuente che riceve una comunicazione di irregolarità può attestare l’esistenza contabile del suo credito, mediante la produzione ad un qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione, di idonea documentazione (ad esempio, con riferimento alle eccedenze Iva, mediante esibizione dei registri Iva e delle relative liquidazioni, della dichiarazione cartacea relativa all’annualità omessa, delle fatture e di ogni altra documentazione ritenuta utile).
Resta fermo che trattandosi di una comunicazione di irregolarità legittima, poiché si basa su un comportamento omissivo del contribuente, sono, comunque, dovuti gli interessi e la sanzione sulla parte di credito effettivamente utilizzata.
Successivamente alla dimostrazione dell’esistenza del credito in fase di assistenza, l’ufficio, anziché richiedere il pagamento e successivamente procedere al rimborso, potrà direttamente riconoscere il credito effettivamente spettante e emettere una comunicazione definitiva in cui verranno richiesti gli interessi e la sanzione ed eventualmente la parte di credito utilizzata e non riconosciuta. Nel caso di pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva, la sanzione si riduce a un terzo di quella ordinaria.