L’Agenzia delle entrate, il 18 dicembre 2014, sul proprio sito internet, ha diffuso le modalità operative relative alla c.d. dichiarazione precompilata la cui caratteristica principale è quella di offrire un servizio ai cittadini sulla base dei dati fiscali che sono a disposizione della stessa Agenzia.

Viene così superato il modello utilizzato sino ad oggi che vede protagonista il cittadino: questo dichiara i propri redditi e le spese sostenute e versa le imposte in autoliquidazione. L’Agenzia delle entrate controlla poi quanto dichiarato utilizzando i dati trasmessi da soggetti terzi quali i sostituti d’imposta, le banche e le assicurazioni e nel caso in cui rilevi incongruenze convoca il contribuente per regolarizzare la posizione.

Ma chi sono i soggetti interessati? Per il primo anno di avvio sperimentale del progetto la dichiarazione sarà proposta a una significativa platea di contribuenti. In particolare sono circa 20 milioni di persone che:

- Hanno redditi da lavoro e pensione certificati da terzi;

- I loro principali redditi aggiuntivi sono quelli immobiliari;

- Le loro detrazioni e deduzioni derivano dalla vita di tutti i giorni (mutui, assicurazioni, spese mediche, ecc.);

- Per l’anno d’imposta precedente (2013) hanno presentato il modello 730 (o Unico con caratteristiche da 730);

- Il sostituto d’imposta ha trasmesso la loro certificazione unica per redditi conseguiti nel 2014;

- Non hanno avuto partita Iva nel 2014 (ad eccezione dei produttori agricoli con volume d’affari non superiore a 7mila euro);

- Non hanno presentato più dichiarazioni per l’anno d’imposta precedente.

La dichiarazione viene resa disponibile al contribuente online, in un’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Per agevolare i cittadini che non sono in possesso del PIN dell’Agenzia si stanno mettendo in campo altre modalità di accesso alla dichiarazione, cioè tramite credenziali rilasciate da altri enti (ad esempio INPS) in modalità federata.

Il contribuente può accettare, integrare, correggere la dichiarazione e trasmetterla all’Agenzia delle entrate entro il 7 luglio: direttamente o tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale oppure tramite CAF e professionisti.

Se la dichiarazione viene accettata senza modifiche e presentata direttamente o tramite il datore di lavoro che presta assistenza fiscale, l’Agenzia delle entrate non effettuerà il controllo formale sugli oneri indicati nel 730 precompilato trasmessi all’Agenzia dagli enti esterni. Resta fermo il controllo delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni/deduzioni.

Nel caso in cui invece la dichiarazione venga modificata e presentata direttamente o tramite il datore di lavoro che presta assistenza fiscale, l’Agenzia delle entrate effettuerà il controllo formale su tutti gli oneri indicati nella dichiarazione, compresi quelli trasmessi all’Agenzia dagli enti esterni. Anche in questo caso e resta fermo il controllo delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni/deduzioni.

Infine se la dichiarazione viene presentata, con o senza modifiche, avvalendosi però di CAF o di professionisti, l’Agenzia delle entrate effettua il controllo formale su tutti gli oneri indicati nella dichiarazione, compresi quelli trasmessi all’Agenzia dagli enti esterni, ed anche nei confronti del CAF/professionista (resta fermo il controllo nei confronti del contribuente delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni/deduzioni). Se dai controlli emerge un visto di conformità infedele l’intermediario è tenuto a pagare una somma pari a imposta, sanzione e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente (salvo il caso di comportamento doloso di quest’ultimo).

I sostituti entro il 7 marzo trasmettono all’Agenzia delle entrate una certificazione attestante l’ammontare complessivo delle somme erogate, delle ritenute operate, delle detrazioni d’imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali trattenuti. I sostituti d’imposta sono sanzionati in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione di ogni singola certificazione. La sanzione non si applica se, in caso di errore, la certificazione viene corretta entro 5 giorni dalla scadenza.

La dichiarazione 2015 conterrà i dati relativi agli oneri sostenuti per: premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni; interessi passivi sui mutui; contributi previdenziali e spese pluriennali derivanti dalla dichiarazione precedente. Invece dal 2016 sarà possibile inserire in dichiarazione anche i dati relativi alle spese sanitarie e altri oneri, nell’ambito di una generale razionalizzazione dei criteri di deducibilità e detraibilità delle spese sostenute, evitando duplicazioni tra diverse potenziali fonti informative (ad esempio Tessera Sanitaria e Spesometro).

I contribuenti potranno delegare gli intermediari per il solo scarico della dichiarazione precompilata o affidare a CAF e professionisti l’intera gestione della dichiarazione: in questo caso gli intermediari sono tenuti alla conservazione della documentazione.