L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 41 del 4 giugno 2021, ha chiarito come devono essere indicati i giorni nella dichiarazione dei redditi 2021 relativa ai redditi 2020, in caso di erogazione da parte dell’INPS di indennità di disoccupazione agricola, CIG e NASpI.

La risoluzione precisa che il contribuente, attenendosi ai dati certificati dal datore di lavoro e dall’INPS\altro Ente e nel rispetto della regola generale secondo la quale la somma dei giorni indicati nella Certificazione unica al punto 13 (“Primo semestre”) e al punto 14 (“Secondo semestre”) deve sempre essere uguale al numero di giorni riportati al punto 6 (“giorni lavoro dipendente”), deve riportare in dichiarazione:

- un numero di giorni riferito al primo semestre (1.01.2020 - 30.06.2020) non superiore a 181 (se il rapporto di lavoro è coincidente con l’anno solare), non superiore a 182 (qualora il rapporto di lavoro sia inferiore all’anno solare con inizio prima del 29 febbraio, in quanto è tenuto a considerare il giorno 29.02.2020);

- un numero di giorni riferito al secondo semestre (1.7.2020 - 31.12.2020) non superiore a 184.

Ne consegue che per l’anno d’imposta 2020 può essere riportato in dichiarazione il numero di giorni riferiti al 1° e al 2° semestre anche diversi da quelli certificati nella CU INPS, sempre che la somma dei giorni indicati per i due periodi coincida con il numero di giorni indicati nel punto 6 (“giorni lavoro dipendente”) della certificazione CU INPS, consentendo al lavoratore il recupero di tutte le detrazioni spettanti.