Detrazioni fiscali e adempimenti per la loro fruizione
A cura della redazione

L'Agenzia delle entrate, con la circolare 05/03/2008 n.15E, ha fornito alcune precisazioni in merito alla possibilità da parte dei dipendenti di fruire delle detrazioni per familiari a carico e delle altre detrazioni riconosciuti ai lavoratori dipendenti.
- In merito alla dichiarazione che ogni anno il lavoratore deve rendere al datore di lavoro per fruire delle detrazioni previste dagli artt. 12 e 13 del TUIR, l'Agenzia delle entrate precisa che il datore di lavoro è tenuto a riconoscere le altre detrazioni di cui all'art. 13 del TUIR anche senza la preventiva richiesta del lavoratore poichè la fruizione è collegata a situazioni oggettive quali la qualità di lavoratore dipendente o di pensionato note al sostituto d'imposta. Per cui la richiesta in questo caso può essere avanzata soltanto nel caso in cui il lavoratore abbia interesse al riconoscimento delle detrazioni in misura diversa rispetto a quella che il datore di lavoro può determinare sulla base del reddito erogato al lavoratore. Discorso diverso invece per le detrazioni per familiari a carico ex art. 12 del TUIR. In questo caso essendo il riconoscimento legato ad una situazione soggettiva conosciuta solo dal dipendente quest'ultimo per fruire delle detrazioni deve presentare ogni anno al sostituto d'imposta la relativa dichiarazione. In ogni caso il datore di lavoro, in attesa della presentazione da parte del lavoratore della richiesta, può riconoscere comunque le detrazioni fiscali. Se il dipendente non presenta nei termini la dichiarazione, il datore di lavoro provvederà a recuperare le detrazioni nel frattempo concesse. In questo caso al datore di lavoro non si applicano sanzioni.
- In merito ai cittadini extracomunitari residenti in Italia che vogliono fruire delle detrazioni per i figli residenti all'estero, la circolare precisa che il riconoscimento delle predette detrazioni è subordinato alla comunicazione annuale che lo straniero deve fare del codice fiscale dei figli a carico. Pertanto i lavoratori extracomunitari che vogliono fruire delle detrazioni devono richiedere all'Agenzia delle entrate il codice fiscale dei familiari a carico residenti ancora all'estero e presentare l'apposita richiesta al datore di lavoro.
- relativamente all'indicazione dei codici fiscali dei familiari a carico sul modello 770 prevista dalla Legge Finanziaria 2008, l'Agenzia delle entrate precisa che il sostituto d'imposta non andrà incontro a sanzioni per l'omessa indicazione sul mod. 770/2008. Inoltre la procedura on line di compilazione del modello in corrispondenza del "codice fiscale familiare" non subisce blocchi ne presenta anomalie in caso di omissioni dei codici.
Infine per quanto riguarda la corretta aliquota delle addizionali comunali e regionali da applicare in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, la circolare ricorda che il datore di lavoro dovrà far riferimento alle aliquote risultanti dai relativi elenchi disponibili sul sito Dipartimento delle politiche fiscali - area fiscalità locale - alla data di cessazione del rapporto. Pertanto il datore di lavoro non dovrà fornire alcuna prova circa la correttezza del proprio operato poichè l'indicazione della data di pubblicazione consente di ricavare l'aliquota che alla data di cessazione del rapporto era indicata sul sito internet, e come tale era quella applicabile.
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