Detassazione straordinari anche per gli stranieri residenti in Italia dal 2008
A cura della redazione
L'Assonime, con la circolare 3/11/2008 n.57, facendo seguito alla circolare congiunta Agenzia delle entrate e Ministero del lavoro 59E/2008, ha ricordato che l'imposta sostitutiva del 10% su straordinari e premi di produttività trova applicazione anche per i lavoratori stranieri che hanno acquisito la residenza fiscale in Italia dal 2008 (purchè nel 2007 abbiano avuto redditi da lavoro dipendente inferiori a 30.000 euro) e che il limite dei 3 mila euro su cui calcolare l'agevolazione deve intendersi al netto delle ritenute previdenziali obbligatorie.
Inoltre, precisa Assonime, l'aliquota agevolata trova applicazione sull'intero compenso dato da lavoro straordinario o supplementare e non solo sulla maggiorazione dovuta per le ore in più.
Anche i superminimi e gli assegni ad personam sono inclusi nella parziale detassazione, mentre sono esclusi gli incentivi all'esodo e i lavoratori distaccati all'estero nei confronti dei quali contributi e imposte sono calcolate sulle retribuzioni convenzionali.
Infine, conclude Assonime, la circolare 59E/2008 dell'Agenzia delle entrate ha ricondotto al regime fiscale dei fringe benefit anche le erogazioni liberali in natura ex art. 51, c.3, TUIR. Il limite di esenzione, fissato a 258,23 euro, potrebbe essere assorbito da altri fringe benefit per cui il datore di lavoro dovrà valutarne la capienza per ciascun dipendente e, nell'eventualità di un suo superamento, recuperare a tassazione anche gli importi fino a quel momento non tassati.
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