Il 6 dicembre 2016, Confprofessioni ha siglato con le parti sociali l’accordo quadro che definisce il modello di accordo territoriale per l’applicazione al personale dipendente degli studi professionali della detassazione sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione agli incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa di cui all’art.1, c. 182 della L. 208/2015.

La vigenza dell’accordo decorre dal 1° gennaio 2016 sino al 31 dicembre del 2018.

I lavoratori dovranno essere informati circa: il periodo congruo preso a riferimento, gli indici di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione utilizzati, gli obiettivi al raggiungimento dei quali subordinare l’erogazione del premio, i criteri di misurazione e la stima del valore medio annuo pro capite del premio relativo al periodo di riferimento e le sue modalità di corresponsione, ivi compresa l’eventualità che il premio venga corrisposto, in tutto o in parte, per scelta del lavoratore, tramite prestazioni di welfare aziendale.

Le voci retributive erogate a titolo di premio dovranno essere evidenziate in busta paga e l’imposta sostitutiva del 10% troverà applicazione nei limiti previsti dalla normativa vigente per ciascun anno di imposta.

Il lavoratore può scegliere di percepire il premio di produttività, interamente o parzialmente, sotto forma di welfare, prestazioni, beni, opere e servizi, erogati anche attraverso il sistema della bilateralità di settore.

L’accordo quadro ricorda infine che il datore di lavoro che intende dare applicazione all’accordo territoriale presso la propria struttura è tenuto a trasmettere alla DTL la dichiarazione di conformità anteriormente al momento dell’applicazione dell’imposta sostitutiva.