Detassazione delle mance: troppi vincoli e adempimenti rischiano di renderla inapplicabile
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 26 del 29 agosto 2023, ha fornito chiarimenti in merito alla tassazione delle mance percepite dal personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ex art. 1, commi da 58 a 62, della L. 197/2022 (L. di Bilancio 2023).
Come noto, la citata norma prevede che, alle somme destinate dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità, si applichi, in luogo della naturale inclusione nel reddito di lavoro dipendente, «un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro».
Detto regime di tassazione si applica alle mance percepite dai lavoratori del settore privato delle strutture sopra indicate, che risultino «titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a € 50.000» e che non abbiano rinunciato per iscritto alla facoltà di optare per la tassazione sostitutiva. Ai fini del calcolo del suddetto limite reddituale, devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.
Inoltre, si precisa che il limite reddituale di euro 50.000 è riferito al periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva.
I requisiti soggettivi per l’applicazione del regime sostitutivo sono sostanzialmente tre:
· titolarità di un rapporto di lavoro nel settore privato in uno specifico comparto economico;
· percezione nell’anno precedente di redditi di lavoro dipendente non superiori a euro 50.000, anche se derivanti da più rapporti di lavoro con datori di lavoro diversi;
· assenza di una rinuncia scritta alla tassazione sostitutiva.
La base di calcolo cui applicare il 25% è costituita dalla somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, ivi comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi.
L’A.E. ritiene, inoltre, che il limite annuale del 25% del reddito percepito nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione rappresenti una franchigia, con la conseguenza che, in caso di superamento dello stesso, solo la parte eccedente il limite deve essere assoggettata a tassazione ordinaria.
Esempio Lavoratore, in possesso dei requisiti soggettivi, che abbia conseguito: - nel 2022 redditi di lavoro dipendente (anche in settori diversi da quello turistico-alberghiero e della ristorazione) per un importo complessivo non superiore a € 50.000; - nel 2023 un reddito di lavoro dipendente maturato nel settore turistico pari a € 45.000, di cui € 15.000 per mance, e un reddito di lavoro dipendente relativo a un settore diverso da quello turistico-alberghiero e della ristorazione pari a euro 10.000. In applicazione della norma in commento: - € 11.250 sono tassati con imposta sostitutiva nella misura del 5% (€ 45.000 x 0,25 = € 11.250); - € 3.750 sono assoggettati alle ordinarie disposizioni fiscali (€ 15.000 – € 11.250 = € 3.750). |
Le liberalità in esame, assoggettate a imposta sostitutiva, sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
Le medesime somme rilevano in tutte le ipotesi in cui le vigenti disposizioni, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefìci a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali.
Ai fini dell’applicazione della detassazione in esame, il datore di lavoro deve:
1. Verificare, innanzi tutto, il rispetto del limite di € 50.000 di reddito di lavoro dipendente conseguito dal lavoratore. Nell’applicare l’imposta sostitutiva, si deve tener conto non solo delle mance corrisposte attraverso mezzi di pagamento elettronici, ma anche di quelle che i lavoratori ricevono in denaro (!!).
Il sostituto d’imposta, se è stato l’unico datore di lavoro ad aver rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, applica direttamente l’imposta sostitutiva, mentre, in caso contrario, l’applicazione dell’imposta sostitutiva avverrà a condizione che il lavoratore attesti per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno precedente.
Nel caso in cui il datore di lavoro accerti successivamente all’erogazione delle mance che sussistono i presupposti richiesti per l’agevolazione, lo stesso può applicare l’imposta sostitutiva e recuperare le maggiori ritenute operate con la prima retribuzione utile, senza attendere le operazioni di conguaglio;
2. Indicare, separatamente, nella C.U. sia le mance assoggettate a imposta ordinaria sia quelle assoggettate a imposta sostitutiva, nonché l’importo di quest’ultima trattenuto sulle somme erogate al lavoratore.
Il lavoratore, invece:
1. è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo nell’ipotesi in cui nell’anno precedente abbia conseguito redditi di lavoro dipendente d’importo superiore a € 50.000, ovviamente se conseguiti presso datori di lavoro diversi. Il medesimo lavoratore deve, altresì, comunicare al datore di lavoro, ai fini della verifica del rispetto del limite annuale delle mance agevolabili, l’importo del reddito percepito per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione presso altri datori di lavoro e delle eventuali mance assoggettate a imposta sostitutiva dagli stessi;
2. può comunicare al proprio datore di lavoro l’eventuale rinuncia al regime agevolato. In conseguenza della rinuncia espressa formulata dal lavoratore, l’intero ammontare delle somme in questione, erogate nel periodo d’imposta, concorre ordinariamente alla formazione del reddito di lavoro dipendente. In tal caso, il sostituto deve comunque indicare separatamente nella C.U. le mance percepite dal lavoratore assoggettate a tassazione ordinaria e la parte di queste teoricamente assoggettabili a imposizione sostitutiva, per la quale l’agevolazione non sia stata applicata in ragione della rinuncia espressa del contribuente o per altre cause.
La rinuncia può essere manifestata e acquisita dal datore di lavoro, senza particolari modalità operative, fermo restando l’obbligo della forma scritta.
In assenza della rinuncia scritta del prestatore di lavoro, se il sostituto d’imposta rileva che la tassazione sostitutiva è meno vantaggiosa per il lavoratore, anche in assenza di rinuncia da parte di quest’ultimo, può applicare la tassazione ordinaria, portandone a conoscenza il lavoratore stesso;
3. se è stata applicata l’imposta sostitutiva in assenza dei presupposti richiesti e non è più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio, deve far concorrere al reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione ordinaria, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta in cui le somme sono state percepite, le somme ricevute a titolo di mance.
Resta ferma la possibilità per il lavoratore di utilizzare la dichiarazione dei redditi per applicare il regime che risulti per lui più favorevole.
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