La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), con decorrenza 1.1.2023, ha rettificato quanto attualmente previsto dall’orientamento giurisprudenziale in materia di detassazione delle mance. In particolare, ferma restando la normativa per i croupier, è stato stabilito quante segue:​

       Settore interessato: strutture ricettive e esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 5, L. 287/1991);​

       Somme interessate: quelle destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità (mance), anche attraverso mezzi di pagamento elettronici riversate ai lavoratori destinatari della norma;​

·        Lavoratori interessati. operanti nel settore privato e titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a € 50.000 (il dossier di accompagnamento della legge precisa “riferito all’anno precedente”, nonostante il testo normativo non lo espliciti). Il predetto limite sembrerebbe riferirsi al reddito di lavoro dipendente derivante da qualsiasi attività di lavoro subordinato e non solo da quello specifico riferito alle attività rese nel settore interessato. Tale passaggio della legge richiede un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, in quanto non si coordina con quanto precisato nella parte in cui si individua il limite del 25%;​

·        Imposizione fiscale: si applica, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore (in tale ipotesi la tassazione rimane quella corrente: IRPEF più addizionali), l’imposta sostitutiva, di IRPEF e addizionali, del 5% entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro (quindi non del reddito di lavoro dipendente complessivo, ma del solo reddito derivante dalle prestazioni rese nelle attività relative al settore destinatario della norma – il dossier, anche per tale passaggio normativo riferisce il calcolo all’anno precedente). La tassazione, imposta sostitutiva del 5% o imposta ordinaria in caso di rinuncia del lavoratore ovvero per la parte che eccede il limite del 25%, è calcolata dal sostituto d’imposta;​

·        Imposizione contributiva: l’importo soggetto a imposta sostitutiva non concorre a formare base imponibile ai fini contributivi (previdenziali, assistenziali e assicurativi INAIL);​

·        TFR: l’importo soggetto a imposta sostitutiva non concorre a formare base di calcolo del trattamento di fine rapporto;​

·        Reddito per deduzioni e detrazionier il riconoscimento a favore del lavoratore di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo (anche di natura non tributaria) che facciano riferimento al possesso di un determinato requisito reddituale occorre, in quest’ultimo, computare anche l’ammontare delle mance soggette a imposta sostitutiva (esempier la verifica del diritto al trattamento integrativo; per la determinazione del valore delle detrazioni per i familiari a carico e delle altre detrazioni; ecc.);​

·        Verifiche e sanzioni: si applicano le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, quindi anche le sanzioni previste per il sostituto d’imposta.