L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 25/11/2008 n.451E, rispondendo ad un'istanza di interpello, ha precisato che i premi di produttività erogati da una fondazione senza scopo di lucro ai propri dipendenti sono soggetti all'imposta sostitutiva del 10% introdotta dal DL 93/2008.
L'Agenzia delle entrate è giunta a questa conclusione richiamando prima di tutto la ratio del legislatore nell'introduzione nel nostro ordinamento della parziale detassazione degli straordinari e dei premi di produttività consistente nel salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie anche attraverso misure strategiche dirette a incrementare la produttività e la qualità del lavoro e quindi a stimolare la crescita economica.
Premesso questo secondo l'Agenzia per fruire del beneficio è necessario che siano soddisfatti sia il requisito soggettivo che quello oggettivo.
In merito alla prima condizione, l'Agenzia precisa che la fondazione va inclusa nel novero dei soggetti operanti nel settore privato beneficiari dello sconto fiscale perché nello Statuto si afferma che la stessa è una persona giuridica privata, senza scopo di lucro, la quale per il conseguimento degli scopi istituzionali, nei vari settori di intervento e per soddisfare le esigenze gestionali opera coerentemente alla sua natura di persona giuridica privata, dotata di piena autonomia gestionale, nel rispetto dell'economicità di gestione.
In sostanza per fruire del beneficio non rileva la natura commerciale o meno dell'attività esercitata dal datore di lavoro.
Riguardo al requisito oggettivo la risoluzione 451/2008 ritiene che i premi di rendimento erogati dalla Fondazione al proprio personale dipendente possano essere ricondotti alla disposizione agevolativa purchè siano strettamente connessi all'incremento di produttività del lavoro e dell'efficienza organizzativa della Fondazione stessa.
Deve trattarsi, conclude l'Agenzia, di somme documentabili in modo che sia individuabile la ragione dell'erogazione, in relazione al particolare settore di riferimento.