Il Senato della Repubblica, nella seduta del 19 febbraio 2014, ha approvato la Legge di conversione del c.d. Decreto Destinazione Italia che tra le diverse modifiche apportate al testo del DL 145/2013 prevede la riduzione degli importi delle sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni sulla durata media dell’orario di lavoro, dei riposi giornalieri e dei riposi settimanali che non vengono più decuplicati, ma solo duplicati.

In merito agli incentivi all’autoimprenditorialità viene estesa la possibilità di fruire del beneficio anche alle imprese costituite da non più di 12 mesi (in luogo dei 6 mesi previsti dal decreto).

Inoltre una quota pari a 20 milioni di euro viene riservata a favore delle imprese femminili.

La Legge di conversione ha specificato anche che il credito d‘imposta per le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo viene riconosciuto a tutte quelle che hanno un fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro. In caso di consorzi e reti d’impresa che effettuano le attività di ricerca, sviluppo ed innovazione, l’agevolazione viene ripartita secondo criteri proporzionali che tengono conto della partecipazione di ciascuna impresa alle spese.

Invece relativamente all’internazionalizzazione delle imprese italiane, la legge di conversione specifica che le risorse sono riservate con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.

Particolarmente interessante anche la modifica apportata all’art. 6 relativo alla digitalizzazione delle PMI, dove viene specificato che i contributi possono essere destinati anche a interventi per la modernizzazione dell’organizzazione del lavoro, tali da favorire l’utilizzo di strumenti tecnologici quali il telelavoro.

Per quanto riguarda il il diritto di prelazione in favore delle società costituite da lavoratori dipendenti che si propongono di affittare o acquistare aziende o rami di aziende o complessi di beni e contratti di proprietà di imprese sottoposte a procedure concorsuali, la legge di conversione specifica che tra queste ultimi vi è anche la liquidazione coatta amministrativa, oltre al fallimento, il concordato preventivo e l’amministrazione straordinaria. Inoltre in merito alla possibilità di ottenere la corresponsione anticipata del trattamento a sostegno del reddito, viene chiarito che questo non vale solo per i lavoratori in mobilità, ma anche per i percettori del trattamento ASpI o Mini ASpI.

Come ricordato all’inizio, la legge di conversione ha ridotto l’aumento che inizialmente prevedeva la decuplicazione degli importi delle sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni sulla durata media dell’orario di lavoro, dei riposi giornalieri e dei riposi settimanali. Il testo normativo adesso prevede solo la duplicazione delle sanzioni. Detto aumento vale anche per gli illeciti commessi nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore del DL 145/2013 e quella della legge di conversione. 

Rimane confermato al 30% l’aumento per le sanzioni amministrative connesse all’impiego dei lavoratori in nero, con la precisazione che la diffida, adesso esclusa, rimane comunque applicabile per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della legge di conversione.

Infine si evidenzia che l’incremento del 30% delle somme aggiuntive da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale trova applicazione non solo quando la stessa è stata disposta dagli Ispettori del Ministero del lavoro, ma anche quando è stata assunta dagli organi di vigilanza delle ASL che si ricorda possono farlo solo in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.